mercoledì 28/06/2023 • 06:05
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare del 26 giugno 2023 n. 17/E, “sdogana” l’applicabilità della detrazione per il superamento delle barriere architettoniche per interventi eseguiti in singoli appartamenti anche non funzionalmente indipendenti con un limite di spesa pari a 50.000 euro.
La circolare, denominata anche "Raccolta", fornisce ulteriori linee guida rispetto alle circolari nn. 14/E e 15/E del 19 giugno 2023. Nel dettaglio, la circolare contiene una trattazione organizzata delle disposizioni normative e delle indicazioni pratiche relative alle detrazioni pluriennali riguardanti diverse tipologie di interventi di recupero del patrimonio edilizio.
La circolare affronta i seguenti argomenti:
La circolare fornisce inoltre indicazioni sugli obblighi di produzione documentale da parte dei contribuenti al Centro di assistenza fiscale (CAF) o al professionista abilitato, nonché sulla conservazione dei documenti stessi da parte di questi ultimi, al fine di poterli presentare successivamente all'Amministrazione finanziaria.
Superamento delle barriere architettoniche: il caso dei lavori eseguiti in un singolo appartamento
L'Agenzia delle Entrate, con la circolare del 26 giugno 2023 n. 17/E, “sdogana” l'applicabilità della detrazione per il superamento delle barriere architettoniche per interventi eseguiti in singoli appartamenti anche non funzionalmente indipendenti con un limite di spesa pari a 50.000 euro.
Nel dettaglio, la circolare in oggetto afferma che la detrazione per il superamento delle barriere architettoniche si applica a interventi direttamente finalizzati all'eliminazione delle barriere in edifici già esistenti. Questi interventi possono riguardare sia le parti comuni che le singole unità immobiliari (anche non funzionalmente indipendenti, il caso del singolo appartamento come sopra evidenziato) e possono includere diverse categorie di lavori, come la sostituzione di finiture, l'adeguamento degli impianti tecnologici, il rifacimento di scale ed ascensori, l'inserimento di rampe e dispositivi di accessibilità.
L'Agenzia, quindi, certifica la possibilità di usufruire della detrazione anche per opere eseguite nell'ambito di una singola unità immobiliare con limite di spesa di 50.000 euro.
In caso di interventi di ristrutturazione, ad esempio di un bagno (l'intervento statisticamente più comune nell'ambito delle opere eseguite nell'ambito di una singola unità immobiliare), che comportino anche l'ampliamento e sostituzione delle porte del vano, l'agevolazione spetta a condizione che gli interventi rispettino i requisiti tecnici previsti dal decreto ministeriale del 14 giugno 1989, n. 236, che disciplina l'accessibilità e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati e residenziali sovvenzionati e agevolati.
È importante notare che l'agevolazione si applica solo agli interventi su edifici "già esistenti" e non riguarda gli interventi durante la fase di costruzione dell'immobile o quelli che comportano demolizione e ricostruzione. Questo include anche gli interventi di ristrutturazione che rispettano le caratteristiche tecniche previste dal decreto ministeriale del 1989 e possono essere considerati interventi di superamento delle barriere architettoniche. La detrazione si applica anche alle spese per le opere di completamento degli interventi, come la sistemazione della pavimentazione, l'adeguamento dell'impianto elettrico e la sostituzione dei sanitari.
La circolare sottolinea che la detrazione si applica agli interventi su unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, a condizione che siano conformi ai criteri del decreto ministeriale del 1989.
Chi sono i beneficiari
La circolare, inoltre, specifica che possono beneficiare della detrazione fiscale per il superamento delle barriere architettoniche i seguenti soggetti:
Quali sono i limiti di applicabilità
La circolare, infine, chiarisce i limiti di applicabilità relativi al bonus in oggetto. Nel dettaglio:
1) la detrazione deve essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo;
2) la detrazione spetta per il 75% delle spese sostenute;
3) esistono limiti di spesa massimi per poter beneficiare della detrazione, a seconda del tipo di edificio:
4) se gli interventi riguardano le parti comuni di un edificio, il limite di spesa ammissibile si riferisce all'intero edificio, non alle singole unità che lo compongono.
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