mercoledì 28/06/2023 • 06:06
Le società di capitali e le società di persone devono compilare il quadro RS della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2022, al fine della verifica della operatività e per la determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo.
La disciplina delle società non operative è stata introdotta con l'art. 30 della L. n. 724 del 23 dicembre 1994, ha subìto, nel corso degli anni, notevoli mutamenti che hanno allargato la sfera dei soggetti che rientrano nel suo ambito di applicazione.
Come affermato dall'Agenzia delle Entrate, nella circolare dell'11 giugno 2012, n. 23/E, le c.d. società di comodo di cui all'art. 30 della L. 23 dicembre 1994, n. 724, si possono idealmente ripartire in due categorie:
Deve essere evidenziato che, l'art. 9, c. 1, del DL n. 73/2022 (c.d. decreto Semplificazioni), convertito nella L. 122/2022, ha abrogato la disciplina delle cd. società in perdita sistematica, contenuta nei commi 36-decies, 36-undecies e 36-duodecies del DL 13 agosto 2011, n. 138. L'abrogazione decorre dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, con la conseguenza che per effetto della novella contenuta nel decreto Semplificazioni, se le società risultano in perdita fiscale per gli anni di imposta 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, ovvero presentano le dichiarazioni, per le predette annualità, con quattro in perdita fiscale e una con reddito imponibile inferiore al c.d. reddito minimo ex art. 30 della L. n. 724/1994, per il periodo d'imposta 2022, non si applicheranno le disposizioni.
Le società considerate non operative devono versare le imposte sulla base di un reddito minimo presunto, anche se non effettivamente conseguito. Per le società di persone tale reddito minimo è tassato in capo ai soci.
Nelle società di capitali le imposte sono pagate dalla società (con una aliquota IRES maggiorata del 10,5 % rispetto quella ordinaria del 24%). È fatta salva la possibilità di presentare istanza di interpello per chiedere di disapplicare il regime penalizzante o di decidere di non adeguarsi al reddito minimo, segnalandolo nella dichiarazione dei redditi.
Ai fini IVA per le società non operative vi sono dei limiti all'utilizzo dell'eventuale credito IVA risultante dalla dichiarazione. Le società di comodo non possono richiedere il rimborso del credito IVA né utilizzare il credito IVA per il pagamento di altri tributi con la compensazione orizzontale tramite modello F24. Sussistono limitazioni all'utilizzo delle perdite fiscali.
Come compilare il modello Redditi
Le suddette società devono compilare il quadro RS della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2022, al fine della verifica della operatività e per la determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo.
Sia il modello Redditi SC che il modello Redditi SP evidenziano tuttavia delle cause di esclusione, da segnalare nel rigo RS116, colonna 1, per le società di capitali e nel rigo RS11, per le società di persone.
In particolare, sono escluse dalla disciplina, barrando la relativa casella e indicando il codice:
In quest'ultimo modello, è presente la casella “start-up”, che va barrata dalle società “start-up innovative o PMI innovative”, che non applicano le discipline previste per le società non operative (artt. 25, comma 2, e 26, comma 4, del DL18 ottobre 2012, n. 179).
La normativa sulle società di comodo viene disapplicata in base alla propria situazione, così come rappresentata al punto 1 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 febbraio 2008, indicando nella casella “Disapplicazione” uno dei codici di seguito elencati:
Nella casella “Disapplicazione” va indicato il codice “99” nel caso in cui il soggetto abbia assunto, in una delle precedenti dichiarazioni dei redditi, l'impegno di cui al punto 1, lettera a), del citato provvedimento; si tratta, in particolare, di società in stato di liquidazione che, con impegno assunto in dichiarazione dei redditi, hanno richiesto la cancellazione dal registro delle imprese in base agli artt. 2312 e 2495 del codice civile entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva.
Pertanto se una società è stata posta in liquidazione il 30 giugno 2021, per il periodo 1° luglio 2021/31 dicembre 2021, la società stessa ha assunto l'impegno della cancellazione dal registro delle imprese. Per il periodo d'imposta 2022, sussiste la disapplicazione della disciplina delle società non operative e, in ogni caso, la società, entro il 30 novembre 2023, deve esser cancellata dal registro delle imprese.
Per le ipotesi di disapplicazione parziale di cui ai codici “4”, “5” e “6”, il prospetto va compilato non tenendo conto dei relativi valori ai fini della determinazione dei ricavi e del reddito presunti. Tuttavia, qualora non si abbiano altri beni, diversi da quelli di cui ai predetti codici, da indicare nelle colonne 1 e/o 4 dei righi da RS117 a RS122 (righi da RS12 a RS17 per le società di persone), occorre compilare anche la casella “Casi particolari”.
Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'11 giugno 2012 sono state individuate ulteriori situazioni oggettive di disapplicazione della disciplina.
A tal fine, nella casella “Disapplicazione” va indicato, in base alla propria situazione, come rappresentata al punto 3 del provvedimento citato, uno dei codici di seguito elencati:
La casella “Impegno allo scioglimento” va barrata nel caso in cui il soggetto assuma, con la presente dichiarazione, l'impegno di richiedere la cancellazione dal registro delle imprese in base agli articoli 2312 e 2495 del codice civile entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva (punto 1, lettera a), del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 febbraio 2008). In tal caso non occorre compilare la casella “Disapplicazione”.
È prevista la possibilità di richiedere all'Agenzia delle Entrate la disapplicazione delle predette discipline ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. b), della L. 27 luglio 2000, n. 212 (art. 30, comma 4-bis, della L n. 724 del 1994). Il contribuente, qualora ritenga sussistenti le condizioni di cui al comma 4-bis dell'art. 30 della L. n. 724 del 1994, può disapplicare le predette discipline anche nel caso in cui non abbia presentato l'istanza di interpello prevista dal medesimo comma ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta positiva.
In tal caso, va indicato nella casella “Imposta sul reddito” uno dei seguenti codici:
Inoltre, vanno compilate, anche congiuntamente alla compilazione della casella “Imposta sul reddito”, le seguenti caselle, indicando:
1) nella casella “IRAP” uno dei seguenti codici:
2) nella casella “IVA” uno dei seguenti codici:
Prospetto riepilogativo per determinare il reddito minimo
Descrizione |
Ricavo minimo |
Reddito minimo |
---|---|---|
Immobili abitativi acquistati o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti (Righi RS120 SC e RS15 SP) |
4% |
3% |
Immobili A/10 (Righi RS119 SC e RS14 SP) |
5% |
4% |
Immobili e altri beni (Righi RS118 SC e RS13 SP) |
6% |
4,75% |
Titoli e crediti (Righi RS117 SC e RS12 SP) |
2% |
1,50% |
Altre immobilizzazioni (Righi RS121 SC e RS16 SP) |
15% |
12% |
Immobili situati in Comuni sotto 1.000 abitanti (Righi RS122 SC e RS17 SP) |
1% |
0,9% |
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