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lunedì 26/06/2023 • 06:00

Fisco DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Tax credit per aggiornare i registratori di cassa telematici

Gli esercenti che intendono aggiornare i registratori di cassa telematici utilizzati per memorizzare e trasmettere al Fisco i dati dei corrispettivi giornalieri hanno diritto a un credito d'imposta pari al 100% della spesa, fino a un massimo di 50 euro per ogni misuratore fiscale.

di Paolo Parisi - Avvocato Tributario e Societario in Trento e Bologna

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  • Tempo di lettura 7 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Con apposito provvedimento datato 23 giugno 2023 l'Agenzia delle Entrate detta le istruzioni per accedere al bonus destinato agli esercenti che intendono aggiornare i registratori di cassa telematici utilizzati per memorizzare e trasmettere al Fisco i dati dei corrispettivi giornalieri.

Il credito di imposta spetta agli operatori che adeguano i registratori telematici alle nuove disposizioni relative alla trasmissione dei dati stabilite dal DL n. 36/2022, che ha previsto una nuova modalità di partecipazione alla lotteria degli scontrini.

L'importo dell'agevolazione è pari al 100% della spesa, fino a un massimo di 50 euro per ogni registratore telematico. Il bonus può essere utilizzato in compensazione tramite F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia, a partire dalla prima liquidazione periodica dell'Iva successiva alla registrazione della fattura relativa all'adeguamento del misuratore fiscale e al pagamento tracciabile del corrispettivo. Tra i mezzi di pagamento tracciabili rientrano le carte di debito, di credito e prepagate, i bonifici bancari o postali e tutti gli altri strumenti previsti dal provvedimento del 4 aprile 2018.

Trasmissione dei corrispettivi

A partire dal 1° gennaio 2021 le operazioni di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi devono essere effettuate tramite:

  • registratore telematico (RT);
  • procedura web denominata “documento commerciale online” presente nel portale “Fatture e corrispettivi” dell'Agenzia delle Entrate.

L'art. 17 del DL. n. 119/2018 (conv. Legge n. 145/2018) ha previsto, per i soggetti esonerati dall'obbligo di emissione della fattura, l'obbligo di memorizzazione giornaliera e trasmissione telematica dei corrispettivi. Si tratta, in pratica, di due adempimenti diversi che seguono regole diverse. In particolare:

  • la memorizzazione giornaliera dei corrispettivi deve essere assolta quotidianamente;
  • la trasmissione telematica dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate deve essere effettuata entro i 12 giorni successivi. Questo obbligo riguarda anche i giorni di chiusura dell'esercizio e i giorni in cui i corrispettivi sono stati pari a zero. In tale caso la comunicazione avviene il primo giorno lavorativo successivo.

Questo doppio obbligo riguarda anche il caso in cui venga emessa la fattura in sostituzione del documento commerciale. Sul punto l'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 47/E/2019 ha chiarito che la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi di cui all'art. 24 del DPR n. 633/1972 sostituisce i precedenti adempimenti di certificazione fiscale (ricevuta e scontrino fiscale). Rimane immutato l'obbligo di emissione della fattura qualora il cliente ne faccia richiesta al momento di effettuazione dell'operazione (e non successivamente).

Soggetti obbligati ai corrispettivi elettronici

In termini generali, l'obbligo di corrispettivi elettronici grava su tutti i soggetti contribuenti di cui all'art. 22 del D.P.R. n. 633/1972 (commercio al minuto ed attività assimilate). Si tratta di quei contribuenti che non sono obbligati ad emettere fattura, a meno che questa non venga richiesta espressamente dal cliente, non oltre il momento di effettuazione dell'operazione. Rientrano tra questi, a titolo esemplificativo:

  • commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico;
  • gli esercenti prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi (bar, ristoranti);
  • le imprese che rendono prestazioni di servizi in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell'abitazione dei clienti (es. saloni di bellezza, idraulici, imprese di autoriparazioni).

Tali soggetti devono applicare la memorizzazione e trasmissione elettronica dei corrispettivi a prescindere dal regime contabile applicato:

  • contabilità ordinaria;
  • contabilità semplificata;
  • regime forfettario.

Lotteria degli scontrini

L'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, prevede che le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato che effettuano, esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico, acquisti di beni o servizi, fuori dall'esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, possano partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale.

La disposizione prevede, inoltre, che l'esercente trasmetta all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione: l'articolo 18, comma 4-bis, del DL n. 36/2022 ha modificato il citato articolo 1, comma 540, della legge n. 232/2016, prevedendo una nuova modalità di partecipazione alla lotteria degli scontrini. La medesima disposizione ha, altresì, modificato il comma 544 dello stesso articolo 1 della legge n. 232 del 2016, stabilendo che “Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, sono disciplinate le modalità tecniche di tutte le lotterie degli scontrini, sia istantanee sia differite”. L'adeguamento del processo di riconoscimento della conformità dei Registratori Telematici alle nuove disposizioni relative alla trasmissione dei dati per la lotteria istantanea e le specifiche tecniche della predetta lotteria istantanea per l'adeguamento tecnico dei dispositivi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri sono contenuti nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 18 gennaio 2023 n. 15943.

Tax credit: modalità di fruizione

L'articolo 8 del DL n. 176/2022 ha previsto, in favore dei suddetti esercenti, la concessione di un contributo pari al 100 per cento della spesa sostenuta, per un massimo di 50 euro, per ogni misuratore fiscale.  Il contributo è concesso all'esercente come credito d'imposta di pari importo utilizzabile in compensazione tramite modello F24, a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell'IVA successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all'adeguamento del misuratore fiscale e sia stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.  La citata norma prevede, altresì, che, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, siano definite le modalità attuative dell'agevolazione in argomento, comprese le modalità per fruire del credito d'imposta, il regime dei controlli, nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione stessa e per il rispetto del limite di spesa previsto.

Il provvedimento in commento definisce le modalità di fruizione in compensazione del credito di imposta, indicando, in particolare, l'obbligatorietà dell'utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate per il conferimento delle deleghe F24, nonché i casi nei quali, in relazione al plafond residuo del limite di spesa autorizzato, il credito non può essere fruito e il relativo modello F24 scartato. In tema di tracciabilità dei pagamenti del corrispettivo dovuto per l'adeguamento dei misuratori fiscali richiama gli strumenti già individuati dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 73203 del 4 aprile 2018 (assegni, bancari e  postali, circolari e non, vaglia cambiari e postali, nonché, a titolo esemplificativo, addebito diretto, bonifico bancario o postale, bollettino postale, carte di debito, di credito, prepagate, ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente).

Infine, acquisito il parere del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato (nota prot. n. 106535 del 5 maggio 2023), vengono individuate le modalità per il monitoraggio della spesa derivante dall'utilizzo in compensazione del credito d'imposta e gli strumenti che, sul piano tecnico operativo, assicurano il rispetto del limite di spesa complessivamente autorizzato, consistenti nel blocco preventivo delle compensazioni e del conseguente scarto dei modelli F24 eventualmente eccedenti tale limite.

Il tax credit pari al 100 per cento della spesa sostenuta, fino a un massimo di 50 euro per ogni strumento, è utilizzato a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all'adeguamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei dati dei corrispettivi e sia stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.

All'utilizzo in compensazione del credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Il credito è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 e nella dichiarazione degli anni d'imposta successivi, fino a quando se ne conclude l'utilizzo.  Ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito d'imposta il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate: il credito di imposta non è fruibile e il relativo modello F24 è scartato qualora, all'atto del conferimento della delega F24 e secondo l'ordine cronologico di presentazione, il plafond residuo dello stanziamento previsto risulti incapiente rispetto all'importo del credito stesso. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello, tramite apposita ricevuta consultabile attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

Con successiva risoluzione verrà istituito il codice tributo da indicare nel modello F24 per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta e sono impartite le relative istruzioni di compilazione. 

All'Agenzia delle Entrate viene demandato il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta e rispetto del limite di spesa con comunicazioni mensili al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato: una volta raggiunto il complessivo limite di spesa verrà assicurato il blocco preventivo delle compensazioni, mediante scarto del relativo modello F24 presentato in via telematica.

Fonte: Provv. AE 23 giugno 2023 n. 231943

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Marco Peirolo

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