venerdì 23/06/2023 • 06:00
Il 30 giugno 2023 scade il termine per presentare in via telematica la dichiarazione dell'imposta di soggiorno. La trasmissione della dichiarazione va fatta attraverso il servizio del sito dell'Agenzia delle Entrate o tramite i canali Entratel/Fisconline.
redazione Memento
I gestori delle strutture ricettive e, in caso di locazioni brevi, i soggetti che nel 2022 hanno incassato il canone/corrispettivo o sono intervenuti nel pagamento degli stessi devono presentare la dichiarazione dell'imposta di soggiorno entro il 30 giugno 2023.
Modalità di compilazione e sanzioni
La compilazione e la successiva trasmissione della dichiarazione devono essere fatte in via telematica attraverso il servizio del sito dell'Agenzia delle Entrate o tramite i canali Entratel/Fisconline. Se si utilizza il sito AE, il soggetto deve autenticarsi previo inserimento delle credenziali ricevute e successivamente compilare la dichiarazione, selezionando il link “Servizi e, quindi, la categoria “Dichiarazioni”.
Il 2022 è il primo anno in cui la presentazione della dichiarazione è obbligatoria; in caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione è prevista l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria commisurata dal 100% al 200% dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pari al 30% delle somme (art. 13 D.Lgs. 471/97).
Disciplina di riferimento
I Comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a € 5 per ogni notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali (art. 4 D.Lgs. 23/2011).
I Comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i Comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, in alternativa all'imposta di soggiorno, un contributo di sbarco, da applicare fino a un massimo di € 2,50.
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