Per poter beneficiare dei crediti d'imposta per il caro energia, l'istante doveva inviare entro il 16 marzo 2023 all'Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo, un'apposita comunicazione dell'importo del credito maturato nell'esercizio 2022.
Per mera dimenticanza, l'istante non ha inviato la comunicazione in oggetto nonostante avesse i presupposti per la fruizione del credito di imposta.
L'istante, inoltre, precisa che la violazione non è stata constatata dal Fisco e che non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali lo stesso abbia avuto formale conoscenza.
A tal proposito, l'istante chiede all'Agenzia delle Entrate:
- se sia possibile ricorrere all'istituto della remissione in bonis di cui all'art. 2 DL 16/2022;
- cosa fare nel caso in cui il sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate dovesse scartare la comunicazione per avvenuto superamento del termine ordinario di invio.
Con la risoluzione del 19 giugno 2023 n. 27, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che l'invio della comunicazione in oggetto rappresenta un adempimento di natura formale e pertanto sanabile tramite l'istituto della remissione in bonis.
Per regolarizzare il mancato adempimento, il contribuente deve:
- essere in possesso dei requisiti richiesti per poter beneficiare del credito d'imposta;
- inviare la mancata comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
- versare la sanzione minima di 250 euro tramite modello F24 senza possibilità di compensazione.
Considerato che i crediti d'imposta in oggetto, relativi al terzo e quarto trimestre 2022, sono utilizzabili esclusivamente in compensazione con F24 entro il 30 settembre 2023, la remissione in bonis, dovendo precedere la fruizione del bonus, non può essere effettuata oltre il predetto termine e, in ogni caso, prima della compensazione del credito.
Lo scarto della delega di pagamento recante i crediti che avrebbero dovuto formare oggetto di una tempestiva comunicazione se avvenuto in esclusiva ragione della sua semplice omissione non rientra tra le ipotesi inibitorie. Tale tipologia di scarto, infatti, rappresenta un alert, operato dal sistema informatizzato dell'Agenzia delle Entrate in occasione del tentativo di invio del modello F24 recante la compensazione, il quale segnala l'anomalia del mancato invio della comunicazione o sue eventuali incongruenze e non appura una violazione.
Infine, riguardo alle modalità di invio della comunicazione oltre il termine del 16 marzo 2023, l'Agenzia segnala che la trasmissione potrà avvenire come in precedenza e preannuncia la riapertura del canale telematico dedicato.
Fonte: Ris. AE 19 giugno 2023 n. 27