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lunedì 19/06/2023 • 06:00

Lavoro Dopo il Decreto Alluvioni

Ammortizzatore sociale unico: una misura sostegno semplificata

All'interno del Decreto Alluvioni si riscontra un nuovo strumento di sostegno al reddito sotto forma di ammortizzatore sociale unico. Si analizzano le caratteristiche e i destinatari della misura, che prevede modalità semplificate di erogazione da parte dell'INPS.

di Simone Cagliano - Consulente del Lavoro

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  • Tempo di lettura 1 min.
  • Ascolta la news 5:03

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La misura di sostegno al reddito è riconosciuta, ai sensi del primo comma dell'articolo 7 DL 61/2023, ai seguenti soggetti:

  • lavoratori subordinati del settore privato che, alla data del 1° maggio 2023, a prescindere dal Comune di residenza o di domicilio, sono impossibilitati a prestare attività lavorativa poiché la stessa si svolge presso datori di lavoro aventi sede legale/unità operative ubicate in uno dei Comuni contenuti nell'allegato n. 1 DL 61/2023 che, in conseguenza degli eventi alluvionali, hanno sospeso l'attività lavorativa;
  • lavoratori subordinati del settore privato che, alla data del 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati in uno dei Comuni alluvionati e che sono impossibilitati a recarsi al lavoro presso datori di lavoro la cui attività si svolge al di fuori dei territori ricompresi nell'allegato n. 1 DL 61/2023;
  • ai lavoratori agricoli (Circ. INPS 53/2023) impossibilitati a prestare l'attività lavorativa per i medesimi eventi straordinari.

Giova ricordare che - così come precisato dall'INPS con il messaggio n. 2215 del 14 giugno 2023 attraverso cui è stato completato quanto già illustrato nella circolare n. 53 del 8 giugno 2023 - con riferimento al momento temporale in cui, ai fini dell'ammissione alla menzionata tutela, i lavoratori subordinati del settore privato devono essere residenti, domiciliati o risultare alle dipendenze di un datore di lavoro che ha sede legale od operativa in uno dei territori indicati nell'allegato 1 DL 61/2023, considerato che il 1° maggio è un giorno festivo, la suddetta data deve intendersi differita al primo giorno lavorativo successivo e quindi al 2 maggio 2023.

L'Istituto previdenziale ha altresì chiarito che ai fini dell'accesso all'ammortizzatore sociale unico per impossibilità a prestare attività lavorativa in quanto la stessa è svolta presso datori di lavoro aventi sede legale/unità operative ubicate in uno dei Comuni alluvionati, detta impossibilità, in conseguenza degli straordinari eventi atmosferici in oggetto, non deve intendersi riferita all'intero complesso aziendale ma è sufficiente che riguardi soltanto un settore dello stesso o una singola fase/attività del processo produttivo. Si ricorda che, ricorrendo detta ipotesi, la misura di sostegno può essere richiesta dai datori di lavoro per un massimo di 90 giornate da collocare nell'arco temporale che va dal 2 maggio 2023 al 31 agosto 2023 (termine ultimo fissato dal primo comma dell'articolo 7 DL 61/2023).

Infine, è importante evidenziare che qualora il ricorso alla nuova misura di sostegno al reddito derivi dall'impossibilità a recarsi al lavoro da parte dei lavoratori subordinati del settore privato – residenti o domiciliati alla data del 2 maggio 2023 in uno dei Comuni alluvionati - l'accesso all'ammortizzatore sociale unico è ammesso a prescindere dalla circostanza che l'attività lavorativa si svolga all'interno o al di fuori dei territori ricompresi nell'allegato 1 DL 61/2023. Si rammenta che, in questa circostanza, la misura di sostegno può essere richiesta dai datori di lavoro per un massimo di 15 giornate da collocare nel medesimo arco temporale che va dal 2 maggio 2023 al 31 agosto 2023.

Caratteristiche della misura e termini di invio delle domande

La novella normativa prevede alcune semplificazioni per il riconoscimento della predetta integrazione al reddito. Secondo le disposizioni contenute all'art. 7, c. 6, DL 61/2023, infatti, i datori di lavoro sono dispensati dall'osservanza degli obblighi di consultazione sindacale e dei limiti temporali previsti dal D.Lgs. 148/2015. Ne deriva, dunque, così come ribadito dall'INPS con la circolare n. 53/2023, che ai fini della richiesta del nuovo ammortizzatore unico, i datori di lavoro non devono siglare alcun accordo sindacale, ferma restando la facoltà di inviare una informativa sindacale alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU), ove esistenti, o in assenza di queste, alle rappresentanze territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, riferita alle cause di sospensione dell'attività lavorativa, alla durata prevedibile del periodo per cui è richiesto il nuovo ammortizzatore unico.

Nella consapevolezza che tale integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa di importo massimo pari a quello previsto per i trattamenti di integrazione salariale di cui all'art. 3 D.Lgs. 148/2015, è erogata direttamente dall'INPS, con modalità semplificate, in ogni caso entro il limite temporale del 31 agosto 2023, si rammenta che:

  • ai lavoratori subordinati del settore privato – che risiedono o sono domiciliati ovvero lavorano presso datori di lavoro che hanno sede legale/operativa in uno dei Comuni ricompresi nell'allegato n. 1 DL. 61/2023 – impossibilitati a prestare attività lavorativa, la misura di sostegno è riconosciuta per le giornate di sospensione dell'attività lavorativa, fino ad un massimo di 90;
  • ai lavoratori subordinati del settore privato – che risiedono o sono domiciliati in uno dei Comuni alluvionati – impossibilitati a recarsi al lavoro presso datori di lavoro ubicati al di fuori dei territori ricompresi nell'allegato n. 1 al decreto – legge n. 61/2023, la misura di sostegno è riconosciuta per le giornate di mancata prestazione dell'attività lavorativa, fino ad un massimo di 15;
  • ai lavoratori agricoli, che alla data dell'evento straordinario emergenziale avevano un rapporto di lavoro attivo, è stata concessa l'integrazione al reddito entro il limite massimo di 90 giornate. Per i restanti lavoratori agricoli, l'integrazione al reddito è stata concessa per un periodo pari al numero di giornate lavorate nell'anno precedente, detratte le giornate lavorate nell'anno in corso, entro il limite massimo di 90. Tali integrazioni al reddito sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

Si rammenta, infine, che, in merito ai termini di presentazione delle domande, le istanze devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si colloca l'inizio della sospensione dell'attività lavorativa. Il suddetto termine non riveste carattere decadenziale, tuttavia, al fine di consentire all'Istituto la più tempestiva erogazione della nuova misura di sostegno dei lavoratori, è opportuno che i datori di lavoro e gli intermediari autorizzati inoltrino le domande con ogni possibile urgenza.

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