lunedì 19/06/2023 • 06:03
Se il contribuente opta per la fruizione della detrazione da Superbonus in dieci quote annuali di pari importo, non deve indicare la spesa nel modello 730/2023 o nel Redditi 2023. La spesa per gli interventi agevolati nel 2022 va indicata nella dichiarazione successiva e, quindi, in quella relativa al periodo d’imposta 2023.
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Le spese sostenute per gli interventi che danno diritto alla super-detrazione del 110% vanno indicate all’interno della dichiarazione dei redditi e più precisamente all’interno del quadro “E”, «Oneri e spese»:
Oppure le spese in commento vanno indicate nel quadro “RP”, «Oneri e spese», nelle medesime sezioni sopra individuate, del modello Redditi/2023 PF.
La ripartizione della detrazione in dieci quote annuali
L'art. 2, co. 3-sexies, DL 11/2023, ha introdotto all'interno dell'art. 119, DL 34/2020, il comma 8-quinquies che stabilisce che con riferimento alle spese relative ad interventi che danno diritto al Superbonus che sono state sostenute dall'1 gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, la detrazione può essere ripartita, su opzione irrevocabile del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023.
L'opzione, dispone sempre la norma, deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023 e, quindi, con il modello 730/2024 ovvero con il modello Redditi/2024 PF, alla ulteriore condizione che «la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta 2022 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi».
In merito al tale disposizione, che è finalizzata ad agevolare i contribuenti così detti “incapienti” e cioè che avendo voluto o dovuto utilizzare in detrazione in dichiarazione il Superbonus qualora utilizzassero l'originaria suddivisione in quattro rate si troverebbero a non avere imposta sufficiente per sfruttare la detrazione stessa, con la perdita definitiva della parte di detrazione che eccede l'imposta.
L'Agenzia delle entrate attraverso la circ. AE n. 13/E del 13 giugno 2023 ha avuto modo di chiarire che qualora si opti per la suddivisione della detrazione in dieci quote annuali, all'interno della dichiarazione dei redditi 730/2023 ovvero Redditi/2023 PF, periodo d'imposta al 2022, non va indicata la spesa sostenuta per gli interventi agevolati nel 2022. Essa, infatti, come già si è detto, deve essere indicata nella dichiarazione successiva e, quindi, in quella relativa al periodo d'imposta 2023.
In questo modo, però, il contribuente che opta per la più lunga dilazione della detrazione perde sostanzialmente un anno per l'utilizzo della stessa.
Qualora egli dovesse, infatti, non optare per la suddivisione della detrazione in dieci quote annuali di pari importo, nella dichiarazione relativa al 2022 deve indicare, nelle varie sezioni del quadro “E” del modello 730 ovvero nelle varie sezioni del quadro “RP” della dichiarazione Redditi, come sopra già individuate, a seconda della tipologia di intervento agevolato effettuato, le spese sostenute nel medesimo anno 2022 con l'utilizzo della prima delle quattro rate previste, a regime, dalla norma.
Va tenuto presente, sempre in tema di compilazione della dichiarazione, che all'interno della sezione “III B” del quadro “E”, per quanto riguarda il modello 730/2023, ovvero del quadro “RP” per quanto riguarda la dichiarazione Redditi/2023, vanno indicati i dati catastali identificativi degli immobili sui quali sono stati eseguiti gli interventi agevolati che danno diritto alla detrazione a partire dal 2022.
Questa sezione, dunque, non deve essere obbligatoriamente compilata per le spese sostenute fino al 2021, qualora i dati identificativi degli immobili siano già stati riportati nelle dichiarazioni dei redditi presentate con riferimento ai periodi d'imposta in cui le spese sono state sostenute.
Il visto di conformità
In presenza di detrazione da Superbonus è anche obbligatorio munire la dichiarazione del necessario visto di conformità che non viene richiesto, invece, per le altre tipologie di detrazioni sempre derivanti da interventi edili agevolati.
Il visto non deve invece essere rilasciato nel caso in cui si sia in presenza di dichiarazione precompilata presentata direttamente dal contribuente, anche a seguito di correzioni, ovvero di dichiarazione presentata tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale.
Il visto, in caso di obbligo, deve essere rilasciato dal solo soggetto che poi trasmette la dichiarazione, come ha avuto modo di chiarire l'Agenzia delle entrate attraverso la circ. AE n. 21/E del 4 maggio 2009, non essendo ammesso l'invio da parte di un soggetto diverso da quello che ha rilasciato il visto, anche se facente parte della stessa associazione o società.
Si evidenzia, inoltre, che in caso di decesso del titolare del diritto alla detrazione, questa si trasmette esclusivamente all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene.
LA SOLUZIONE
Se il contribuente:
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