venerdì 16/06/2023 • 06:00
Coloro che posseggono immobili devono versare l’IMU in due rate annuali, la prima entro il 16 giugno e la seconda entro il 16 dicembre. Il mancato versamento dell'acconto entro il 16 giugno comporta l'applicazione della sanzione che, in caso di regolarizzazione entro il 30 giugno, è pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo.
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Il presupposto per l'applicazione dell'IMU è il possesso di fabbricati, con esclusione dell'abitazione principale (salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), di aree fabbricabili e di terreni agricoli.
I commi 745-747 della legge 160/2019 dispongono come deve essere determinata la base imponibile per l'applicazione dell'imposta mentre i commi 748-754 indicano quali sono le aliquote da applicare e sono differenziate in base al tipo di immobile di cui determinare l'imposta (fabbricato abitativo, fabbricato di categoria D, terreni, ecc.).
Le modalità di effettuazione del versamento sono disciplinate dal comma 762 della citata legge del 2019. Anzitutto occorre ricordare che l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso:
Versamento dell'acconto IMU
I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre.
Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.
Resta impregiudicata la facoltà per i contribuenti di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, entro il termine per il versamento della prima rata, quindi entro il 16 giugno.
Le modalità di versamento dell'imposta sono disciplinate dal comma 765, della legge n. 160 del 2019 e può avvenire tramite modello F24, con bollettino di conto corrente postale oppure, a seguito dell'adozione di apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentita la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali, anche mediante la piattaforma pagoPA.
Come regolarizzare il mancato versamento entro il 16 giugno
Il mancato versamento dell'acconto entro il termine del 16 giugno comporta l'applicazione della sanzione in misura pari al 30% o del 15% se la correzione avviene nei primi 90 giorni; la sanzione, tuttavia, può essere ridotta mediante ravvedimento operoso.
Tale istituto, disciplinato dall'articolo 13 del d.lgs. 472/1997 consente di versare ugualmente il tributo dovuto, con l'applicazione di una sanzione ridotta e degli interessi a condizione che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.
La riduzione varia a seconda del termine entro cui la violazione è sanata mentre gli interessi si applicano in misura pari al tasso legale attualmente vigente al 5%.
In particolare, la sanzione sarà applicata con le seguenti misure:
Si ricorda che il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
Quali codici tributo utilizzare
Nella compilazione del modello F24, l'ammontare di sanzioni e interessi va aggiunto all'ammontare dell'imposta e i codici tributo da utilizzare sono i seguenti:
Prorogata la scadenza del primo acconto IMU per i Comuni alluvionati
Con il DL 61/2023 (c.d. Decreto Alluvione), il Governo ha sospeso diversi versamenti fiscali, tributari, previdenziali e contributivi, a carico dei soggetti residenti o con sede legale/operativa nei Comuni colpiti dall'alluvione. Tra questi vi è anche il versamento del primo acconto IMU: la scadenza del 16 giugno 2023 è prorogata al 20 novembre.
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Paola Aglietta
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