mercoledì 07/06/2023 • 06:00
È disponibile in consultazione una bozza di circolare che fornisce chiarimenti in merito al nuovo regime della c.d. tassa piatta incrementale (o flat tax incrementale), introdotto dalla legge di Bilancio 2023.
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L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato in consultazione una bozza di circolare in materia di flat tax incrementale. I soggetti interessati hanno tempo fino al 15 giugno 2023 per inviare le proprie osservazioni e proposte di modifica o di integrazione.
Il regime agevolativo opzionale della flat tax incrementale è applicabile al solo periodo di imposta 2023 e si traduce in una tassazione sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionale e comunale con aliquota del 15%.
Soggetti ammessi al beneficio e redditi esclusi
I soggetti che possono adottare il nuovo regime sono le persone fisiche:
Sono esclusi dal regime agevolativo:
Base imponibile della flat tax incrementale
La base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, da tassare in modalità sostitutiva con l'aliquota del 15% è pari alla differenza tra il reddito d'impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e quello d'importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5 per cento di quest'ultimo ammontare.
Esempio
Reddito* 2023 100.000
Reddito* 2022 80.000
Reddito* 2021 70.000
Reddito* 2020 60.000
Differenza tra il reddito 2023 e il reddito 2022 (il più elevato del triennio precedente): 100.000 –80.000 = 20.000
Franchigia del 5% sul reddito più elevato (euro 80.000 conseguito nell'anno 2022): 4.000
Reddito soggetto a flat tax incrementale: 20.000 –4.000 = 16.000
Imposta sostitutiva dovuta: 16.000 X 15% = 2.400
Rilevanza del reddito “sostitutivo”
La quota di reddito assoggettata a imposta sostitutiva rileva ai fini del riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefìci di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, spettanti al contribuente, che fanno riferimento al possesso di requisiti reddituali.
Per il periodo d'imposta 2024 l'importo degli acconti, pertanto, deve essere calcolato adottando, quale base imponibile, quella che si sarebbe determinata utilizzando le regole ordinarie.
La quota di reddito assoggettata alla flat tax incrementale è esclusa dalla base di calcolo per determinare le aliquote progressive da applicare all'eventuale quota di reddito tassato ordinariamente.
Esempio
Reddito d'impresa nel 2023 pari a 70.000 euro, con una base imponibile assoggettata alla flat tax incrementale di 40.000 euro (massimo consentito dalla norma), sul reddito eccedente, pari a 30.000 euro, sono applicate le ordinarie aliquote IRPEF.
Attività iniziata nel corso di uno dei periodi del triennio 2020-2022
La disciplina della flat tax incrementale non trova applicazione nei confronti dei contribuenti che abbiano iniziato l'attività d'impresa o l'esercizio di arti o professioni a partire dall'anno d'imposta 2023, attesa l'impossibilità di determinare l'incremento reddituale richiesto dalla norma stessa in assenza dei dati relativi al triennio precedente mentre è applicabile ai contribuenti per i quali sia possibile verificare l'esistenza dell'incremento reddituale rispetto ad almeno un periodo d'imposta relativo alle annualità 2020, 2021 e 2022, non essendo richiesto dalla norma che il contribuente abbia conseguito redditi per l'intero triennio di osservazione.
Per i soggetti che abbiano iniziato l'attività successivamente al 1° gennaio 2020 (purché, come sopra precisato, abbiano svolto l'attività per almeno un'intera annualità), il raffronto per l'individuazione del maggior reddito del triennio di riferimento deve essere fatto:
Successivamente, la verifica dell'incremento di reddito deve essere effettuata tenendo conto del reddito del 2023 rispetto al maggior reddito del triennio, così come sopra individuato.
Esempio
Contribuente che ha iniziato la propria attività il 1° giugno 2021 (svolgendola, pertanto, per un periodo complessivo di 214 giorni nell'anno), il calcolo per l'individuazione del maggior reddito nel triennio deve avvenire nel seguente modo:
In tal caso, il maggior reddito del triennio di riferimento, da raffrontare con quello del 2023, per la verifica dell'eventuale incremento di reddito, è rappresentato da quello relativo all'anno 2021.
Qualora in uno o più degli anni dal 2020 al 2022 il contribuente avesse aderito al regime forfetario l'accesso al regime della flat tax incrementale per l'anno d'imposta 2023 non è precluso e per la determinazione dell'incremento reddituale da assoggettare a tassazione, anche il reddito assoggettato al regime forfetario è utilizzato per determinare l'incremento del 2023, qualora rappresenti il maggiore del triennio.
Irrilevanza delle perdite
Nel caso in cui il reddito d'impresa o derivante dall'esercizio di arti o professioni sia negativo, ai fini della determinazione dell'incremento di reddito da assoggettare alla flat tax incrementale, la perdita è da ritenersi irrilevante. La determinazione della quota di reddito incrementale, difatti, ha la finalità di stabilire quanta parte del reddito 2023 è soggetta alla tassa piatta incrementale e, per differenza, a tassazione ordinaria. Nell'ipotesi in cui il parametro di confronto rispetto al reddito del 2023 sia negativo, il reddito soggetto alla tassa piatta incrementale è tutto quello dell'anno 2023 (non di più), sempre nei limiti di 40.000 euro (analogamente a quanto risulterebbe nel caso in cui il parametro di confronto fosse pari a zero).
Maggior reddito del triennio
Per la verifica del maggior reddito del triennio (2020-2022) da confrontare con il reddito del 2023, occorre prendere in considerazione il dato riportato in dichiarazione, al netto delle perdite pregresse. A tal fine, pertanto, rilevano i dati indicati nel modello “Redditi persone fisiche” ai quadri RE (reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni), LM (reddito d'impresa o di lavoro autonomo, derivante dall'esercizio di arti e professioni, conseguito dalle persone fisiche che aderiscono al regime forfetario), RF (reddito d'impresa in contabilità ordinaria) e RG (reddito d'impresa in regime di contabilità semplificata).
Fonte: Bozza Circ. AE 6 giugno 2023
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Francesco Barone
- Dottore commercialista e Revisore legaleRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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