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lunedì 05/06/2023 • 06:00

Fisco IMPOSTA MUNICIPALE

Dichiarazione IMU: presentazione entro il 30 giugno 2023

Il 30 giugno 2023 scade il termine di presentazione della dichiarazione IMU anche con riferimento agli enti non commerciali. Si ricorda che il decreto Milleproroghe ha differito il termine per la presentazione della dichiarazione IMU 2022 (relativa all'anno 2021), fissato al 31 dicembre 2022.

di Maurizio Tarantino - Avvocato

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  • Tempo di lettura 5 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Scadenza della dichiarazione

L'art. 3 comma 1, D.L. n. 198/2022 (c.d. decreto Milleproroghe) ha differito al 30 giugno 2023 il termine per la presentazione della dichiarazione IMU 2022 (relativa all'anno 2021), fissato dall'art. 35 comma 4 del D.L. n. 73/2022 (c.d. decreto Semplificazioni) al 31 dicembre 2022. Entro lo stesso nuovo termine dovrà essere presentata la denuncia per l'anno 2022. Tale proroga riguarda sia la dichiarazione IMU "generica” che quella prevista per “gli enti non commerciali”.

Obbligo di comunicazione

Per quanto riguarda l'obbligo dichiarativo IMU, come previsto dalla guida del Ministero, occorre ricordare il principio generale secondo il quale tale obbligo sorge solo nei casi in cui sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni già presentate, nonché nei casi in cui si sono verificate variazioni che non sono, comunque, conoscibili dal Comune. Inoltre, rientrano nelle ipotesi degli obblighi di presentazione anche le fattispecie che danno diritto ad agevolazioni ed esenzioni.

Nelle istruzioni, ad esempio, si ricordano la riduzione a metà dell'imponibile prevista in caso di fabbricato d'interesse storico – artistico; immobile inagibile o inabitabile e di fatto non utilizzabile; abitazione concessa in comodato gratuito, con contratto registrato, a parenti in linea di retta in primo grado (figli o genitori). Si ricorda, inoltre, che l'articolo 1, comma 770, legge 160/2019, stabilisce che la dichiarazione degli enti non commerciali deve essere presentata ogni anno. Sempre in àmbito di riduzioni, occorre considerare per le abitazioni locate a canone concordato e i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita “cosiddetti beni-merce”. Infine, i casi di “esenzione” previsti dalla legge (indicati nelle istruzioni IMU, come ad esempio, i terreni agricoli, determinati fabbricati, ecc.).

Tipologia di dichiarazione

Ai fini della dichiarazione, il dichiarante deve indicare il numero progressivo del modello e il numero totale dei modelli nell'apposito campo che differisce a seconda che la dichiarazione sia cartacea oppure telematica. Quindi, occorre barrare il campo:

  • “Nuova”, nel caso di prima compilazione della dichiarazione;
  • “Sostitutiva”, nel caso in cui, invece, si debba presentare nuovamente (per un determinato anno d'imposta e codice fiscale del contribuente o del dichiarante o dei contitolari e dello stesso codice catastale del Comune) una dichiarazione già presentata, per effettuare un'integrazione o una rettifica dei dati precedentemente dichiarati. La dichiarazione sostitutiva può essere presentata anche dopo la scadenza di legge, al pari di quella tardiva, ovviamente nel rispetto dei termini stabiliti per il ravvedimento operoso;
  • “Multipla”, solo nel caso di compilazione telematica del modello, il dichiarante, infine, deve scegliere questa tipologia di dichiarazione nel caso in cui si tratti di una dichiarazione costituita da più modelli di dichiarazione. Tale opzione deve essere effettuata nel caso in cui non sia possibile rappresentare integralmente la propria posizione su un unico modello ed è quindi necessario procedere alla presentazione di più dichiarazioni.

Modalità di presentazione della dichiarazione

La dichiarazione deve essere presentata o, in alternativa, trasmessa in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Come precisato dal modello di istruzioni, restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili. Premesso ciò:

  • la dichiarazione, unitamente agli eventuali modelli aggiuntivi, deve essere consegnata direttamente al Comune indicato sul frontespizio, il quale deve rilasciarne apposita ricevuta;
  • la dichiarazione può anche essere spedita in busta chiusa, a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, all'Ufficio tributi del Comune, riportando sulla busta la dicitura Dichiarazione IMU IMPi, con l'indicazione dell'anno di riferimento. In tal caso, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all'ufficio postale. La spedizione può essere effettuata anche dall'estero, a mezzo lettera raccomandata o altro equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione. Inoltre, la dichiarazione può essere inviata telematicamente con posta certificata;
  • la dichiarazione può anche essere presentata per via telematica dal dichiarante; oppure, tramite un intermediario abilitato (la prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l'avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica).

La dichiarazione degli enti non commerciali

Sempre il 30 giugno 2023 scade il termine di invio della Dichiarazione IMU ENC. In tema, si osserva che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha approvato la nuova versione della dichiarazione con il decreto del 4 maggio 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio. Sono tenuti a presentare l'apposito modello gli ENC che possiedono e utilizzano gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività con modalità non commerciali. Questi devono inviare ogni anno la dichiarazione IMU-ENC entro la scadenza del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

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