martedì 30/05/2023 • 11:09
L’INAIL, con Circ. 29 maggio 2023 n. 21, definisce i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi per l’anno 2023.
redazione Memento
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Con la Circ. INAIL 29 maggio 2023 n. 21, l’INAIL ridetermina, per l’anno 2023, i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi.
Nelle tabelle sottostanti sono riepilogati i limiti di retribuzione relativi alle categorie di lavoratori di maggior interesse.
N.B. Revisione dei premi speciali unitari |
A seguito della pubblicazione del DM 6 settembre 2022, per alcune categorie di lavoratori per i quali era previsto il pagamento di un premio speciale unitario, l’assicurazione è stata ricondotta a premio di assicurazione ordinario. Pertanto, dal 1° gennaio 2023, è assoggettata a regime assicurativo ordinario l’assicurazione delle seguenti categorie di lavoratori:
La riduzione dei premi, che per l'anno 2023 è pari al 15,17%, si applica solamente alle categorie non interessate all'aggiornamento delle relative tariffe dei premi: gli allievi delle scuole, i pescatori autonomi della piccola pesca e delle acque interne (non associati in cooperative), i medici radiologi e i lavoratori della gestione agricoltura. |
Limiti minimi imponibili per le retribuzioni effettive
Nella tabella che segue è individuato il limite minimo giornaliero rapportato a mese nell’ipotesi di 26 giorni lavorativi mensili:
Limite minimo | giornaliero | per le retribuzioni effettive della generalità dei lavoratori dipendenti | € 53,95 |
Mensile (x 26) | € 1.402,70 |
Operai agricoli
Il limite minimo di retribuzione giornaliera per gli operai agricoli è pari a € 48,00.
Lavoratori part-time
Se l’orario normale è di 40 ore settimanali, la retribuzione oraria minimale per l’anno 2023 risulta determinata come segue:
53,95 x 6 : 40 = 8,09
Dirigenti
Dal 1° luglio 2022, l’imponibile è come di seguito definito:
Domestici
Rapporti di lavoro pari o inferiori alle 24 ore settimanali | |||
---|---|---|---|
Ore di lavoro giornaliere mediamente prestate nell'arco di una settimana lavorativa (6 giorni) | Importi di retribuzione convenzionale giornaliera da valere ai fini risarcitori | ||
€ 7,90 (*) | € 8,92 (*) | € 10,86 (*) | |
Fino a 2 | € 11,85 | € 13,32 | € 16,27 |
Oltre 2 e fino a 4 | € 27,60 | € 31,00 | € 37,90 |
Rapporti di lavoro superiori alle 24 ore settimanali | |||
Ore di lavoro giornaliere mediamente prestate nell'arco di una settimana lavorativa (6 giorni) | Importi di retribuzione convenzionale giornaliera da valere ai fini risarcitori | ||
€ 5,75 (*) | |||
Oltre 4 e fino a 6 | € 31,45 | ||
Oltre 6 e fino a 8 | € 42,84 | ||
Oltre 8 | € 57,13 | ||
(*) Classe di retribuzione convenzionale oraria alla quale si commisurano i contributi. |
Sportivi
Dal 1° luglio 2022, i limiti minimo e massimo dell’imponibile annuale corrispondono, rispettivamente, a € 17.780,70 e a € 33.021,30.
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