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venerdì 26/05/2023 • 06:00

Fisco MEF

Pronta la dichiarazione IMU ENC per gli enti non commerciali

È stato approvato il modello e relative istruzioni della dichiarazione dell'imposta municipale propria (IMU), per gli enti non commerciali.

di Paolo Parisi - Avvocato Tributario e Societario in Trento e Bologna

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La Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2023 contiene il decreto ministeriale 4 maggio 2023 di approvazione del modello e delle relative istruzioni della dichiarazione dell'imposta municipale propria (IMU) per gli enti non commerciali che svolgono, con modalità non commerciali, le attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché le attività di religione e culto.

Norma di riferimento

L'art. 1, comma 759, lettera g) della legge n. 160/2019 dispone l'esenzione dall'IMU per gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'art. 7 del DLgs n. 504/1992, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i) e che stabilisce che si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'art. 91-bis del DL 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200: il Dm 4 maggio 2023 in commento approva il modello di dichiarazione e le relative istruzioni agli effetti dell'imposta municipale propria (IMU) definito «Dichiarazione IMU ENC».

Soggetti destinatari

La dichiarazione telematica IMU ENC deve essere presentata dagli enti non commerciali di cui alla lettera i) del comma 1 dell'art. 7 del DLgs n. 504/1992, che possiedono e utilizzano gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione e culto di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Fanno eccezione gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile.

Nuovo modello dichiarativo

Il nuovo modello dichiarativo deve essere utilizzato per la presentazione della dichiarazione IMU ENC relati- va a tutti gli immobili di cui sono in possesso: la dichiarazione deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione deve essere presentata ogni anno.

La dichiarazione telematica deve essere presentata al comune sul cui territorio insistono gli immobili dichiarati. Se l'immobile insiste su territori di comuni diversi, la dichiarazione IMU ENC deve essere presentata al comune sul cui territorio insiste prevalentemente la superficie dell'immobile stesso. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, la dichiarazione deve essere presentata al comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

Il nuovo modello dichiarativo diventa l'unico modello che deve essere utilizzato da tali soggetti (gli enti non commerciali di cui alla lett. i) del comma 1 dell'art. 7 del DLgs. 30 dicembre 1992, n. 504) per tutti gli immobili di cui sono in possesso, non solo quindi per gli immobili in cui si svolge una delle attività cosiddette meritevoli, con modalità commerciali, ma anche per quelli in cui non svolgono attività meritevoli.

Tale netta distinzione rispetto ai soggetti (persone fisiche ed enti commerciali) obbligati a presentare la dichiarazione di cui al predetto decreto ministeriale 29 luglio 2022 emerge chiaramente dalla lettura combinata dei due commi 769 e 770. Il primo, infatti, prevede espressamente che siano esclusi i soggetti di cui all'art. 1, comma 759, lett. g), i quali, ai sensi del successivo comma 770, devono compilare il modello dichiarativo dedicato, che sostituisce quello di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2014.

È bene subito precisare che il comma 770 prevede espressamente che la dichiarazione in argomento debba essere presentata ogni anno diversamente quindi da quello che avviene per l'altra tipologia di dichiarazione IMU/IMPi approvata con decreto direttoriale 29 luglio 2022, poiché quest'ultima “ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta”.

Tale netta distinzione deriva dalla circostanza che la determinazione dell'IMU, che deve essere esposta in dichiarazione, si basa su parametri che variano verosimilmente di anno in anno e che incidono naturalmente sulla determinazione dell'imposta stessa. Si deve fare riferimento all'obbligo di presentazione della dichiarazione al momento in cui il “possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta”. In ogni caso, occorre sottolineare che la dichiarazione IMU ENC è basata su elementi di cui il comune competente potrebbe non essere a conoscenza e tale evenienza rende indispensabile la presentazione periodica della dichiarazione stessa.

A fondamento di detta esigenza, è previsto che in base al quale “il rapporto proporzionale … è determinato con riferimento allo spazio, al numero dei soggetti nei confronti dei quali vengono svolte le attività con modalità commerciali ovvero non commerciali e al tempo”. È di tutta evidenza che detti elementi sono suscettibili di variare continuamente e questo avvalora la necessità della dichiarazione periodica.

Il nuovo modello è stato allineato con le disposizioni relative al Quadro temporaneo degli aiuti di Stato che hanno interessato l'IMU durante il periodo dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Per detti soggetti si applicano le disposizioni di cui:

  • all'art. 91-bis del D. L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27,
  • al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200,
  • al comma 770 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019.

Nell'ambito delle disposizioni normative che disciplinano la materia in esame, occorre richiamare anche il comma 6-quinquies dell'art. 9 del D. L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 in base al quale, in ogni caso, l'esenzione in esame non si applica alle “fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153”.

È di fondamentale importanza richiamare l'attenzione anche sul contenuto dei commi 2 e 3 dello stesso art. 91-bis del DL n. 1/2012: il comma 2 stabilisce che “qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui al comma 1 si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1° gennaio 2013”.

Nel caso in cui non sia possibile procedere al frazionamento si prevede che, a partire dal 1° gennaio 2013, l'esenzione in esame si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile, quale risulta da apposita dichiarazione e che, con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200 “sono stabilite le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione, gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, nonché i requisiti, generali e di settore, per qualificare le attività di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come svolte con modalità non commerciali”. 

Versamento dell'imposta

Il versamento dell'imposta dovuta è effettuato (pure in compensazione) in  tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al   50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento.

Fonte: DM MEF 4 maggio 2023

Allegato n. 1 DM MEF 4 maggio 2023

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