venerdì 26/05/2023 • 06:00
Il lavoratore, riammesso in servizio a seguito della dichiarazione di nullità del trasferimento del ramo d'azienda cui era addetto, non può essere trasferito a meno che il mutamento di sede sia giustificato da ragioni tecniche, organizzative e produttive. A chiarirlo è la Cassazione con l'ordinanza n. 13655 del 18 maggio 2023.
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Un lavoratore ricorreva in giudizio affinché venisse dichiarato nullo il trasferimento da Napoli a Bologna disposto dalla banca sua datrice di lavoro, in ottemperanza all'ordine di reintegra nel posto di lavoro conseguente alla dichiarazione di nullità del trasferimento del ramo d'azienda cui era addetto.
La Corte d'appello territorialmente competente, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accoglieva il ricorso del lavoratore, condannando la banca a riassegnarlo a mansioni equivalenti presso la filiale di Napoli.
Nello specifico, la Corte distrettuale:
La banca soccomben...
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Il trasferimento di azienda o di ramo d'azienda, oltre che dalla normativa comunitaria di riferimento, è disciplinato dall'art. 2112 c.c. e dall'art. 47 L. 428/90, che prescrive l'obbligo di una specifica procedura sind..
Marco Micaroni
- Responsabile Relazioni Industriali di Autostrade per l'Italia s.p.a.Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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