martedì 23/05/2023 • 16:50
La Fondazione Studi dei CdL, con Circolare 23 maggio 2023 n. 3, riepiloga le modalità di gestione di permessi e rimborsi dei lavoratori volontari impegnati nelle attività di Protezione civile per prestare i primi soccorsi ai cittadini delle zone dell'Emilia-Romagna colpite dal maltempo.
redazione Memento
In conseguenza dei recenti eventi calamitosi che hanno colpito le zone dell’Emilia Romagna, molti volontari della protezione civile si sono mobilitati per prestare soccorso alle popolazioni in difficoltà.
Per l’occasione, i Consulenti del Lavoro, con Circolare n. 3 del 23 maggio 2023, ricordano che i lavoratori appartenenti ad organizzazioni di volontariato di protezione civile inserite nell’elenco nazionale del volontariato di protezione civile in qualità di volontari possono chiedere al proprio datore di lavoro (pubblico e privato) di assentarsi dal lavoro per l’espletamento delle attività di soccorso e di assistenza in occasione di calamità naturali o catastrofi.
I lavoratori hanno dritto di assentarsi dal posto di lavoro, usufruendo di permessi retribuiti secondo le modalità indicate nella tabella.
Attività da svolgere (anche in caso di attività svolte all’estero) |
Periodo massimo di permesso |
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Soccorso e assistenza in vista o in occasione di emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo |
90 giorni annui (massimo 30 continuativi) |
Soccorso e assistenza in situazioni di emergenza di rilievo nazionale |
180 giorni annui (massimo 60 continuativi) |
Pianificazione, addestramento, formazione teorico – pratica e diffusione della cultura e della conoscenza della protezione civile |
30 giorni annui (massimo 10 continuativi) |
La richiesta al datore di lavoro per l'esonero dal servizio dei volontari dipendenti da impiegare in attività addestrative o di simulazione di emergenza deve essere avanzata, almeno 15 giorni prima dello svolgimento della prova, dagli interessati o dalle associazioni cui gli stessi aderiscono.
I lavoratori devono dimostrare la partecipazione all’attività di volontariato, producendo al datore di lavoro idonea documentazione.
Come funziona il rimborso
I datori di lavoro hanno diritto al rimborso degli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impegnato come volontario per il quale è stata presentata al Dipartimento della Protezione Civile, la richiesta di attivazione del volontariato e l’autorizzazione all’applicazione dei benefici di legge per le esercitazioni di questa categoria.
Ai fini del rimborso, il datore di lavoro deve presentare la richiesta nei 2 anni successivi al termine dell’intervento, dell'esercitazione o dell’attività di formazione.
Le istanze di rimborso indirizzate al Dipartimento della Protezione Civile dovranno essere compilate e presentate tramite PEC, all’indirizzo protezionecivile@pec.governo.it, allegando i seguenti documenti:
I rimborsi per i lavoratori autonomi
Ai volontari lavoratori autonomi appartenenti alle organizzazioni di volontariato e legittimamente impiegati in attività di protezione civile è corrisposto il rimborso per il mancato guadagno giornaliero calcolato sulla base della dichiarazione dei redditi (modello “UNICO”).
Le modalità di calcolo della richiesta di rimborso devono prendere a riferimento il reddito derivante dalla sola attività lavorativa, da dividere per 365 giorni.
L’importo giornaliero ottenuto dovrà essere moltiplicato per i giorni riportati nell’attestato, comprendendo anche sabati, domeniche e festività.
Lavoratori del soccorso alpino
I volontari del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico del CAI hanno diritto di assentarsi dal lavoro nei giorni in cui si svolgono le operazioni di soccorso alpino e speleologico e le relative esercitazioni, secondo le specifiche indicate in tabella:
Lavoratori dipendenti |
Lavoratori autonomi |
---|---|
Hanno diritto all’intero trattamento economico e previdenziale per i giorni di assenza (l'avvenuto impiego del volontario è certificato dal sindaco del comune ove ha operato). La retribuzione è corrisposta dal datore di lavoro che ha la facoltà di chiederne il rimborso all'Istituto di previdenza cui il lavoratore è iscritto. La domanda di rimborso degli oneri sostenuti deve essere inoltrata entro la fine del mese successivo a quello in cui il lavoratore ha effettuato l'operazione di soccorso o di esercitazione. Il datore di lavoro deve garantire al lavoratore la normale retribuzione. |
Per poter beneficiare dell’indennità di cui hanno diritto, questi lavoratori devono farne richiesta alla sede dell’ITL competente per territorio. La domanda deve essere inoltrata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui il volontario ha effettuato l'operazione di soccorso o l'esercitazione, allegando l'attestazione del sindaco, o dei sindaci, dei comuni territorialmente competenti, o di loro delegati, comprovante l'avvenuto impiego nelle attività di soccorso e la relativa durata. |
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