Come noto, l'OCSE ha pubblicato le regole del c.d. Pillar two nel dicembre 2021 (Dir. (UE) 2022/2523) per garantire che le grandi società multinazionali siano soggette a un'aliquota fiscale minima del 15%. Più di 135 paesi e giurisdizioni che rappresentano oltre il 90% del PIL mondiale hanno accettato le regole del Pillar Two.
Lo IASB ha intrapreso azioni urgenti per rispondere alle preoccupazioni degli stakeholders circa l'incertezza sulla contabilizzazione delle imposte differite derivanti dall'attuazione delle norme OCSE.
Le modifiche allo IAS 12 introdurranno:
- un'eccezione temporanea alla contabilizzazione delle imposte differite derivanti dalle giurisdizioni che applicano le norme fiscali globali. Ciò contribuirà a garantire la coerenza dei bilanci facilitando nel contempo l'attuazione delle norme;
- requisiti di informativa mirati per aiutare gli investitori a comprendere meglio l'esposizione di una società alle imposte sul reddito derivanti dalla riforma OCSE, in particolare prima che la legislazione che recepisce tali norme entri in vigore.
Le società possono beneficiare immediatamente dell'eccezione temporanea, ma sono tenute a fornire le informazioni agli investitori per gli esercizi annuali che iniziano a partire dal 1° gennaio 2023. Tali informazioni andranno ad aggiungersi a quelle già previste dallo IAS 12 e cioè:
a) costo (provento) per imposte correnti;
b) rettifiche contabilizzate nell'esercizio per imposte di esercizi precedenti;
c) ammontare del costo (provento) per imposte differite relative alla formazione ed all'annullamento delle differenze temporanee;
d) ammontare del costo (provento) relativo alle variazioni di aliquota;
e) ammontare delle attività fiscali in precedenza non contabilizzate che riducono il costo per imposte correnti e differite;
f) costo per la svalutazione di un'attività fiscale o reintegro di un'attività fiscale precedentemente svalutata;
g) l'ammontare del costo o provento connesso ai cambiamenti di criteri contabili e agli errori che sono stati rilevati nel conto economico in accordo con lo IAS 8 perché non possono essere rilevati retroattivamente.
Le note al bilancio devono fornire anche le seguenti informazioni:
a) valore aggregato delle imposte correnti e differite connesse a elementi contabilizzati direttamente nel patrimonio netto;
b) spiegazione delle relazioni tra costo (provento) per imposte e risultato contabile;
c) spiegazione delle variazioni dell'aliquota fiscale rispetto agli esercizi precedenti;
d) ammontare delle differenze temporanee deducibili, delle perdite fiscali non utilizzate e dei crediti d'imposta a fronte dei quali non è stata contabilizzata alcuna attività fiscale;
e) aggregato delle differenze temporanee associate a partecipazioni in imprese per le quali non sono state contabilizzate passività per imposte differite;
f) con riferimento alle attività destinate alla cessazione o alla dismissione, il costo per imposte sulla cessazione o dismissione e l'utile dalle operazioni ordinarie dell'attività destinata a cessare;
g) gli effetti sulle imposte sul reddito provocati dai dividendi proposti o approvati prima della preparazione del bilancio, ma non contabilizzati;
h) l'ammontare delle attività fiscali differite e gli elementi a supporto della contabilizzazione quando questa dipende dalla futura realizzazione di utili imponibili superiori a quelli derivanti dall'annullamento delle differenze temporanee tassabili e l'attività nasce da una perdita fiscale;
i) la natura dei potenziali effetti sulle imposte sul reddito che normalmente risulterebbero dal pagamento dei dividendi;
j) per ogni tipo di differenza temporanea e per ogni tipo di perdita fiscale e crediti non utilizzati:
- l'ammontare delle attività e passività fiscali differite rilevate nello stato patrimoniale di ognuno degli esercizi presentati;
- l'ammontare degli oneri o proventi rilevati nel conto economico se questo non risulta chiaramente evidente dalle variazioni degli ammontari presentati nello stato patrimoniale.
Secondo lo IASB, questi emendamenti rispondono al feedback degli stakeholder e garantiranno che le aziende siano supportate durante l'attuazione delle norme dell'OCSE, migliorando al contempo le informazioni finanziarie fornite agli investitori su come queste società sono interessate dalla riforma fiscale internazionale. IASB continua a monitorare gli sviluppi man mano che le giurisdizioni implementano le regole del Pillar two: un futuro progetto di aggiornamento e revisione è stato aggiunto alla pipeline in cui sarà rivista l'eccezione temporanea e le relative divulgazioni. Esiste inoltre, un ulteriore progetto IASB che valuta l'eventualità di possibili modifiche agli IFRS per gli standard contabili delle PMI relativi alla riforma fiscale dell'OCSE.
L'emendamento sarà consolidato nello IAS 12 nel marzo 2024.
Fonte: CS IASB 23 maggio 2023