martedì 16/05/2023 • 06:00
La normativa sulla tregua fiscale contempla la possibilità di regolarizzazione delle violazioni formali. Secondo il Fisco, tuttavia, non rientra in tale ambito la mancata comunicazione all'Enea. Posto che la tesi ministeriale non appare convincente risulta allo stato praticabile la regolarizzazione.
Le ragioni prospettate dall'Agenzia delle Entrate per escludere la sanatoria dell'irregolarità formale commessa dal contribuente (con il versamento della somma di € 200) non appaiono convincenti. In particolare, con la circolare 2/E del 2023 si afferma che “sono escluse dalla sanatoria le comunicazioni necessarie a perfezionare l’accesso ad agevolazioni fiscali, tant'è che il legislatore ha previsto l'istituto della remissione in bonis per consentire ai contribuenti di sanare la violazione entro il termine della prima dichiarazione utile. Tra le comunicazioni escluse dalla sanatoria in commento rientra quindi anche quella destinata all'Enea”.
In sostanza, secondo il Fisco, esistendo a regime una possibilità di “ravvedimento” per tale violazione, cioè la remissione in bonis di cui al DL n. 16/2012 (che prevede il versamento della sanzione residuale minima di euro 250 prevista dall'art. 11 D.Lgs. n. 471/1997) non può operare la sanatoria speciale prevista dalla legge n. 197/2022.
Il quadro normativo
Tale tesi, invero, non ha un riscontro nella citata legge n. 197, la quale testualmente prevede (comma 166) che “Le irregolarità, le infrazioni e l'inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive e sul pagamento di tali tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni”. La normativa, peraltro, dispone espressamente i casi in cui non opera la regolarizzazione, e cioè per gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria (comma 169), per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato (comma 170), nonché per le violazioni di cui al comma 166 già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge.
Risulta palese, quindi, che, non essendo esclude le violazioni formali che potevano formare oggetto di regolarizzazione ai sensi di altre norme “a regime”, le affermazioni contenute nella circolare 2/E del 2023 rappresentano un'arbitraria restrizione del campo di applicazione della sanatoria, riconducibile alla necessità di salvaguardare l'interesse alla riscossione del gettito tributario; i contribuenti, infatti, non potendo accedere alla sanatoria (né alla remissione in bonis esseno decorso il termine annuale), restano esposti al disconoscimento della detrazione Irpef e, quindi, al pagamento della maggiore imposta e della sanzione del 30% nonostante abbiano effettivamente sostenuto la spesa di efficientamento energetico degli immobili.
La tesi della Cassazione sulla rilevanza della comunicazione all'Enea
Dobbiamo, a questo punto, rammentare che sulla vicenda è intervenuta la Corte di Cassazione (n. 34151 del 21 novembre 2022), la quale - ribaltando sorprendentemente la tesi della giurisprudenza di merito - ha ritenuto legittimo il disconoscimento della detrazione Irpef in caso di omesso o tardivo invio della comunicazione all'Enea. Questa tesi giurisprudenziale ha certamente stimolato il Fisco a prendere una posizione così netta circa l'impossibilità di applicare la sanatoria alla irregolarità formale di cui si discute.
Il percorso argomentativo della sentenza è, tuttavia, insoddisfacente: i giudici sostengono in modo apodittico che la normativa sull'ecobonus riconducibile alla legge n. 296/2006 “affermi chiaramente che l'omessa comunicazione all'Enea entro un termine specifico costituisce una causa ostativa alla concessione delle agevolazioni relative agli interventi di riqualificazione energetica”. Invece, né la legge istitutiva dell'ecobonus, né il decreto ministeriale di attuazione, prevedono che l'adempimento formale in questione debba essere effettuato a pena di decadenza/esclusione dal beneficio fiscale. Si utilizza, infatti, la formula i contribuenti “sono tenuti” ad effettuare la comunicazione, senza prevedere la conseguenza per l'inadempimento. In questa misura, a tacer d'altro, i giudici di legittimità hanno “sbrigativamente” parificato le conseguenze in capo al contribuente per le ipotesi del mancato effettivo sostenimento della spesa esposta in dichiarazione, e del mero omesso/tardivo invio della comunicazione all'Enea a fronte di spese regolarmente sostenute: per entrambe le violazioni (sostanziale nel primo caso e formale nel secondo) si giunge al disconoscimento della detrazione Irpef ed all'applicazione della sanzione amministrativa.
Conclusioni
Orbene, tenuto conto che le circolari ministeriali non creano alcun vincolo per il contribuente, è sempre possibile procedere con la regolarizzazione dell'irregolarità formale ai sensi della legge n. 197/2022. Qualora essa non venga accolta, occorrerà proporre ricorso avverso l'atto impositivo con cui il Fisco disconosce la detrazione fiscale Irpef: saranno così i giudici tributari a stabilire l'esatta interpretazione della normativa sulla tregua fiscale di fine anno 2022.
Aggiungiamo che per i contribuenti che hanno ricevuto in questi giorni la notifica della cartella di pagamento con cui si richiede il versamento della maggiore imposta e delle sanzioni, a seguito del disconoscimento della detrazione Irpef, appare, comunque, opportuno proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria, in quanto non è da escludere che, nelle more della discussione della controversia, possa cambiare il citato orientamento della Cassazione, relegando la pronuncia n. 34151/2022 ad un isolato e “sfortunato” precedente.
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Paolo Parisi - Avvocato Tributario e Societario in Trento e Bologna
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Renato Portale
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