venerdì 12/05/2023 • 06:00
È compito del singolo Stato membro concedere (o meno) l'esenzione IVA ai servizi strettamente connessi all'assistenza ed alla sicurezza sociale forniti alle persone fisiche residenti in un paese diverso da quello in cui è stabilito il prestatore, risultando irrilevante che ci si sia avvalsi di un intermediario per contattare i clienti.
Ascolta la news 5:03
Esenzione IVA e attività di assistenza e previdenza sociale
L'art. 132, par. 1, lett. g), della Direttiva IVA dispone che gli Stati membri esentino le prestazioni di servizi e le cessioni di beni strettamente connesse con l'assistenza e la previdenza sociale, comprese quelle fornite dalle case di riposo, effettuate da enti di diritto pubblico o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi carattere sociale.
Il beneficio dell'esenzione è però subordinato a due condizioni cumulative:
Tale norma non subordina la concessione dell'esenzione alla condizione:
Da ciò ne deriva che dall'art. 132, par. 1, lett. g), Direttiva IVA, non si può dedurre che tal
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Approfondisci con
Disponibile la rassegna dei procedimenti instaurati innanzi alla Corte UE in materia di IVA dal 2010 ad oggi. Nella selezione curata da Renato Portale, si espone una sintesi di argomenti e gli articoli interni di riferi..
Renato Portale
Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.