martedì 16/05/2023 • 06:00
Il Tribunale di Udine, con sentenza del 7 febbraio 2023, ha avuto occasione di ricostruire la natura ed analizzare gli elementi principali del patto di prolungamento del preavviso, tra cui la clausola ricorrente che prevede le penali in caso di osservanza da parte del lavoratore dimissionario che non garantisce il preavviso concordato.
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Un dipendente di una Banca ha rassegnato le proprie dimissioni volontarie dal rapporto di lavoro, osservando un periodo di preavviso lavorato pari ad 1 mese a fronte dei 6 mesi che si era impegnato a rispettare in forza di un patto di prolungamento del preavviso sottoscritto con la Banca che, a sua volta, si era impegnata a corrispondere un corrispettivo pari al 10% della retribuzione annua lorda del lavoratore. La Banca, in applicazione di una clausola prevista dal patto, ha quindi interrotto l'erogazione del residuo del corrispettivo del patto ed ha chiesto al lavoratore il pagamento dei 5 mesi di preavviso non lavorato.
Il lavoratore ha dunque agito in giudizio sostenendo l'intervenuta risoluzione del patto per grave inadempimento della Banca in ragione del mancato versamento integrale dell'indennità stabilita per il patto. La difesa del lavoratore ha, inoltre, eccepito l'invalidità del patto sia con riferimento alla mancata indicazione di un termine di scadenza dello stesso, sia con riguardo alla non congruità del corrispettivo previsto per il lavoratore. Da ultimo, il lavoratore ha chiesto la riduzione della penale ai sensi dell'art. 1384 c.c.
La natura e finalità del patto di prolungamento del preavviso
La durata del preavviso di recesso è di norma stabilita dalla contrattazione collettiva e può essere diversa a seconda che il recesso provenga dal datore (licenziamento) o dal lavoratore (dimissioni). Il preavviso è un istituto che tutela la parte che subisce il recesso di un contratto di lavoro ed assolve alla finalità di attenuare le conseguenze pregiudizievoli dell'improvvisa cessazione del rapporto per la parte che subisce l'iniziativa del recesso. Quanto alla possibilità per le parti di ampliare il termine di preavviso previsto dalla contrattazione collettiva, la giurisprudenza (ex multis, Cass. Civ. n. 4991/15) ha ritenuto legittima la clausola che preveda un termine di preavviso di dimissioni più lungo rispetto a quello previsto dalla contrattazione collettiva al ricorrere, però, di due condizioni:
Dalla prospettiva datoriale, inoltre, il patto di prolungamento del preavviso non è finalizzato solo a garantire un adeguato lasso di tempo per provvedere alla sostituzione del lavoratore, ma può anche consentire al datore di effettuare sul lavoratore un investimento in termini di formazione e crescita professionale, facendo affidamento sulla garanzia di stabilità del rapporto di lavoro.
Le motivazioni del Tribunale
Il Giudice del Lavoro di Udine ha respinto il ricorso statuendo la legittimità del patto di prolungamento del preavviso sulla scorta delle seguenti motivazioni.
In primo luogo, è stata rigettata la richiesta di risoluzione per inadempimento relativa al mancato versamento dell'ultima parte di corrispettivo del patto ed all'avvenuta compensazione con i crediti del lavoratore. Dice il Tribunale: “Le operazioni di compensazione effettuate dalla banca risultano perfettamente legittime perché l'istituto della compensazione e la relativa normativa codicistica sui limiti della compensabilità dei crediti presuppongono l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti e non operano quando essi nascano dal medesimo rapporto, il quale può comportare soltanto una compensazione in senso improprio, ossia un semplice accertamento contabile di dare e avere. (…) Del tutto, quindi, destituita di giuridico fondamento è la tesi della parte ricorrente secondo la quale il patto di prolungamento del preavviso dovrebbe essere risolto per inadempimento dell'accordo da parte della banca. Non vi è stato, infatti, alcun inadempimento e comunque la trattenuta operata dalla Banca sull'ultima quota del patto è avvenuta dopo che il rapporto si era già risolto”.
La legittimità del patto, secondo il Giudice, emerge anche dal CCNL Credito che all'art. 79 dice che “le dimissioni devono essere presentate per iscritto con il preavviso di 1 mese, salvo diverso termine concordato”. Il Tribunale ricorda anche che il lavoratore subordinato può liberamente disporre della propria facoltà di recesso dal rapporto, come nell'ipotesi di pattuizione di una garanzia di durata minima dello stesso e pertanto è legittima la clausola con cui si prevedano limiti all'esercizio di detta facoltà, stabilendosi a carico del lavoratore un obbligo risarcitorio per l'ipotesi di dimissioni anticipate rispetto ad un periodo di durata minimo.
Il Tribunale ha, altresì, escluso che la pattuizione in commento possa avere natura vessatoria in quanto “la disciplina di cui all'art. 1341 c.c. è applicabile solo alle condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti nel c.d. contratto per adesione e, in ogni caso, è da escludersi la vessatorietà se è prevista la corresponsione in favore del lavoratore di un corrispettivo.”.
È stata anche esclusa la presunta nullità del patto perché privo di termine finale. Invero, il requisito richiesto dalla giurisprudenza ai fini della validità dei patti di stabilità è che essi abbiano un'efficacia temporanea, esaurita la quale i contraenti hanno la possibilità di disdetta con preavviso dal patto stesso. Nel caso di specie il requisito sussiste alla luce della facoltà di recedere dal c.d. “patto di stabilità” trascorsi 24 mesi dalla sottoscrizione, con un preavviso di 6 mesi.
Anche sotto il profilo del corrispettivo il Tribunale ha ritenuto che l'ammontare pari alla 10% della RAL del lavoratore fosse perfettamente congruo rispetto al sacrificio richiesto al lavoratore e alla riduzione della sua libertà contrattuale, considerato che il patto incide incide su quest'ultima attraverso un prolungamento del preavviso ma senza perdita della retribuzione. E ciò anche in relazione al fatto che, ancorché il percorso professionale in relazione al quale è stato originariamente concluso il patto possa ritenersi terminato al momento delle dimissioni, è comunque vero che quel percorso costituisce il risultato di un investimento da parte della datrice di lavoro, che aveva consolidato una professionalità specifica spendibile e di fatto poi spesa sul mercato.
Da ultimo, Il Giudice ha anche respinto l'istanza del lavoratore relativa alla riduzione dell'importo dovuto in restituzione alla banca ex art. 1384 c.c. e sulla base del fatto che il patto di cui si tratta non configura affatto una clausola penale suscettibile di riduzione che si ha invece quando “le parti intendono limitare il risarcimento del danno ad una determinata prestazione, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento. Nel caso che ci occupa le dimissioni non si configurano come inadempimento del lavoratore, ma anzi sono solamente l'esercizio da parte di questi della facoltà di recesso che l'art. 2118 c.c. attribuisce ad entrambe le parti. L'obbligo di corrispondere l'indennità di mancato preavviso non deriva, dunque, da un inadempimento, ma costituisce un'obbligazione alternativa: il lavoratore può, infatti, scegliere se prestare in servizio il periodo di preavviso o corrispondere al datore di lavoro la relativa indennità.”
Va infine osservato che il Giudice ha anche accolto domanda riconvenzionale di restituzione proposta dalla Banca.
Questa pattuizione è una fattiva espressione della libertà negoziale delle parti del tutto accessoria e distinta dal contratto di lavoro e come tale esige una piena comprensione degli obblighi che vengono assunti. La prassi conferma che tale piena comprensione spesso sfugge al lavoratore il quale al momento della sottoscrizione, valutando solo la convenienza economica, potrebbe sottostimare i successivi scenari eventuali derivanti dalla violazione degli obblighi assunti.
Fonte: Trib. Udine 7 febbraio 2023
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La parte che intende recedere dal contratto di lavoro, salvo specifiche esclusioni, deve darne comunicazione all'altra tramite l'istituto del preavviso, che ha lo scopo di differire e contrastare le conseguenze pregiudi..
Francesco Geria
- Consulente del lavoro in Vicenza - Studio LabortreRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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