martedì 09/05/2023 • 06:00
Nell’ambito delle operazioni di cartolarizzazione la cessione di autoveicoli a favore di una società veicolo risulta qualificabile, ai fini IVA, come cessione di singoli beni, con conseguente applicazione del regime IVA proprio delle cessioni dei beni in esame.
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Il caso di specie e il corretto inquadramento IVA/registro
Il caso sottoposto all'attenzione dell'Agenzia riguarda la cessione di circa 17.000 autovetture e autoveicoli leggeri a motore da parte di una società a favore di una società veicolo avente come oggetto esclusivo la realizzazione di una operazione di cartolarizzazione di beni mobili registrati (ai sensi degli artt. 7, comma 1, lett. bbis) e 7.2 della Legge 30 aprile 1999, n. 130)
Viene specificato che la società cedente è una società operativa fiscalmente residente in Italia, con quattro dipendenti a tempo pieno e la cessione a favore della società veicolo ha ad oggetto la larga maggioranza degli autoveicoli detenuti dalla cedente.
L'acquirente degli autoveicoli, invece, è una società veicolo avente come oggetto esclusivo la realizzazione di una operazione di cartolarizzazione di beni mobili registrati.
Tale operazione di cartolarizzazione, specifica l'Agenzia, si realizza mediante l'emissione da parte della società veicolo di titoli, i cui proventi sono utilizzati per finanziare l'acquisto degli autoveicoli e al cui soddisfacimento sono destinati in via esclusiva i beni ed i diritti compresi nel patrimonio della società veicolo e le somme in qualsiasi modo derivanti dagli stessi.
Non potendo il veicolo di cartolarizzazione disporre di alcuna struttura operativa o dipendenti, la Legge n. 130/1999 impone la nomina di uno o più soggetti ai quali siano conferiti, nell'interesse dei portatori dei titoli emessi dal veicolo di cartolarizzazione, compiti di gestione e amministrazione e poteri di rappresentanza in relazione al veicolo.
In tal senso, tra gli altri, è stato nominato un ulteriore soggetto, quale incaricato della gestione e dell'incasso dei crediti relativi ai proventi derivanti dagli autoveicoli locati o venduti da parte della società veicolo e quale soggetto deputato alla verifica della conformità delle attività svolte e dell'operazione di cartolarizzazione alle disposizioni di legge e all'Information Memorandum.
L'istante rappresenta che, nel contesto dell'operazione di cartolarizzazione, non sarà trasferito alla Società veicolo nessuno dei contratti in essere in capo al cedente né diritti od obblighi dagli stessi derivanti. In particolare, non saranno trasferiti alla società veicolo i diritti e gli obblighi derivanti dai contratti stipulati con i fornitori, tra cui, in particolare, quelli relativi alla rivendita degli Autoveicoli al termine della locazione.
Nel quadro di siffatta operazione, seppur per esigenze di sintesi sommariamente rappresentata, viene chiesto all'Agenzia, nel solco di un dubbio interpretativo sollevato con una sentenza della Corte di Cassazione 20 marzo 2013, n. 6936, la conferma che il trasferimento degli autoveicoli dalla società cedente alla società veicolo configuri una cessione di beni isolatamente considerati ai fini delle imposte indirette e ai fini IVA e non una cessione di azienda o ramo d'azienda (il ''Quesito Qualificatorio'').
Alla cessione, sostengono gli istanti, non è quindi applicabile l'art. 2, comma 3, del decreto IVA (che esclude dall'ambito di applicazione dell'IVA le cessioni aventi ad oggetto aziende o rami d'azienda), mentre trova applicazione, ai fini dell'IVA, il regime delle cessioni proprio dei beni in esame. Conseguentemente, secondo le istanti, l'imposta di registro è applicabile alla cessione nella misura fissa di 200 euro in caso d'uso ai sensi degli articoli 5 e 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (il TUR).
Conclusioni
L'Agenzia, dopo aver richiamato la normativa nazionale e unionale in tema di cessione di azienda e di ramo di azienda (cfr. circolare del 19 dicembre 1997, n. 320; Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sentenza ''Zita Models'' C497/01), anche mediante il supporto della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. SS.UU. 5 marzo 2014, n. 5087; Id. n. 9575 del 11.05.2016, che ha confermato Cass. n. 21481 del09.10.2009; Cass. n. 1913 del 30.01.2007) ha affermato che, tenuto conto delle peculiarità del ruolo assunto dalla società veicolo nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione di cui trattasi, la cessione degli autoveicoli sia qualificabile, ai fini IVA, come cessione di singoli beni, con conseguente applicazione del regime IVA proprio delle cessioni dei beni in disamina.
Di conseguenza, ai fini dell'imposta di registro, alla cessione degli autoveicoli si applica l'imposta nella misura fissa di 200 euro in caso d'uso ai sensi degli articoli 5 e 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n.131.
Fonte: Risp. AE 8 maggio 2023 n. 315
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