mercoledì 26/04/2023 • 06:00
È illegittimo il licenziamento intimato al dipendente, inabile al lavoro, che si reca allo stadio per assistere ad una partita di calcio al di fuori delle fasce orarie di reperibilità, poiché non esiste un obbligo di riposo assoluto in pendenza di malattia ove non oggetto di prescrizione medica. A stabilirlo è il Tribunale di Arezzo con la sentenza n. 64 del 7 marzo 2023.
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Non sussiste un divieto assoluto per il dipendente di prestare attività durante l'assenza per malattia. Il compimento di altre attività, però, può comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari, incluso il licenziam..
Paolo Patrizio
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