mercoledì 19/04/2023 • 06:00
Chiariti i termini di prescrizione e la procedura che deve essere seguita dai Consigli di disciplina territoriali in caso di procedimenti per fatti costituenti anche reato per i quali sia iniziata l'azione penale.
redazione Memento
L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni dal compimento dell'evento che può dar luogo all'apertura del procedimento disciplinare. Il termine non inizia a decorrere fino a quando si sia protratta la condotta del professionista, commissiva od omissiva, passibile di sanzione. Ma se il procedimento ha luogo per fatti costituenti anche reato per i quali sia iniziata l'azione penale, il termine di prescrizione dell'azione disciplinare comincia a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza penale.
Di conseguenza, il Consiglio di Disciplina deve innanzi tutto rivolgersi alla competente Autorità Giudiziaria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 50 c. 8 D.Lgs. 139/2005, al fine di verificare se sia iniziata o meno l'azione penale a carico dell'iscritto a seguito della istanza di annullamento del decreto di archiviazione emesso nei suoi confronti. Nel caso in cui risulti che l'azione penale, per gli stessi fatti, sia iniziata, il termine di prescrizione dell'azione disciplinare comincerà a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza penale; in caso contrario, è il Consiglio di Disciplina territoriale, nell'ambito della propria autonomia, a dover valutare se le condotte poste in essere dall'iscritto, laddove presentino profili di violazione di norme del Codice deontologico o di leggi o di regolamenti, si siano protratte nel tempo e fino a quando, al fine di individuare l'eventuale decorrenza del termine di prescrizione dell'azione disciplinare.
A chiarirlo è il CNDCEC attraverso il canale Pronto Ordini, sulla base di quanto previsto dalle disposizioni di riferimento, l'art. 56 D.Lgs. 139/05 e l'art. 20 Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale, e atteso che l'esercizio della funzione disciplinare territoriale è di competenza esclusiva dei Consigli di Disciplina territoriali. L'eventuale provvedimento disciplinare, che dovesse essere irrogato all'esito di un procedimento disciplinare a carico di un iscritto, può essere oggetto di impugnazione innanzi al Consiglio di Disciplina Nazionale quale organo amministrativo di secondo grado.
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