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lunedì 17/04/2023 • 06:00

Fisco Adempimenti dichiarativi

Modello 730/2023: novità per scaglioni, aliquote e detrazioni

L’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento n. 34545/2023 ha approvato il Modello 730/2023. Diverse sono le novità introdotte relative al periodo d’imposta 2022.

di Paola Sabatino - Dottore commercialista

+ -
  • Tempo di lettura 9 min.
  • Ascolta la news 5:03

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La Legge di bilancio, all'art. 1, c. 2 lettera a), ha rimodulato il sistema di tassazione delle persone fisiche, apportando modifiche sia agli scaglioni sia alle aliquote IRPEF.

Le modifiche in parola individuano le seguenti quattro aliquote per scaglioni di reddito:

  • fino a 15.000,00 euro, 23%;
  • oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro, 25%;
  • oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro, 35%;
  • oltre 50.000,00 euro, 43%.

Come si può notare, vengono, pertanto, ridotte le aliquote da cinque a quattro.

Il regime delle detrazioni IRPEF per tipologia di reddito

La lettera b) del co. 2 della richiamata legge, ha rimodulato le detrazioni per lavoro dipendente, pensione e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente disciplinate dall'art. 13 TUIR.

In sostanza, quindi, con le novità introdotte dalla summenzionata legge, è stato innalzato a 15.000,00 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi da lavoro dipendente pari a 1.880,00 euro. Si precisa che, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690,00 euro e che, per i rapporti di lavoro a tempo determinato, non può essere inferiore a 1.380,00 euro.

La detrazione spettante è aumentata di 65,00 euro se il reddito complessivo è compreso tra 25.000,00 euro e 35.000,00 euro.

Per una maggiore comprensione, nella tabella di seguito si riportano le detrazioni per reddito di lavoro dipendente

Detrazione per reddito di lavoro dipendente

Reddito complessivo

Detrazione

fino a euro 15.000,00

euro 1.880,00 euro

oltre euro 15.000,00 e fino a euro 28.000,00

1.190,00 + 1.190,00 x [(28.000,00 – RC) / 13.000,00]

oltre euro 28.000,00 e fino euro 50.000,00

1.190,00 + 1.190,00 x [(50.000,00 – RC) / 22.000,00]

oltre euro 50.000,00

nessuna detrazione

Detrazioni per redditi da pensione

La lett. b) del co. 2, n. 3, rimodula la detrazione per redditi da pensione, novellando il co. 3, lett. a), b) e c) dell'art. 13 TUIR. In particolare, è stato innalzato a 8.500,00 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi da pensione.

Detrazione per redditi da pensione

Reddito complessivo

Detrazione

fino a euro 8.500,00

euro 1.955,00 euro

L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713,00 euro

oltre euro 8.500,00 e fino a euro 28.000,00

700,00 + 1.255,00 x [(28.000,00 – RC) / 19.500,00]

oltre a euro 28.000,00  e fino a euro 50.000,00

700,00 * [(50.000,00 – RC) / 22.000,00]

oltre euro 50.000,00

nessuna detrazione

La let. b) del co. 2, n. 4, aggiungendo il co. 3-bis all'art. 13 del TUIR, prevede un aumento della detrazione pari a 50,00 euro per i redditi superiori a 25.000,00 euro ed inferiori a 29.000,00 euro.

Detrazioni per redditi da lavoro autonomo e altri redditi

La lett. b) del co. 2, n. 5, della l. n. 234/2021, rimodula anche la detrazione per redditi da lavoro autonomo, sostituendo le lettere a) e b) del co. 5 con le nuove lettere a), b) e c) dell'art. 13 TUIR.

Detrazione per redditi da lavoro autonomo e altri redditi

Reddito complessivo

Detrazione

fino a euro 5.500,00

euro  1.265,00

oltre a euro 5.500,00 e fino a euro 28.000,00

500,00 + 765,00 x [(28.000,00 – RC) / 22.500,00]

oltre 28.000,00  e fino a euro 50.000,00

500,00 * [(50.000,00 – RC) / 22.000,00]

oltre 50.000,00

nessuna detrazione

Si evidenzia che, è stato previsto un aumento della detrazione di un importo pari a 50,00 euro, se il reddito complessivo è superiore a 11.000,00 euro, ma non a 17.000,00 euro.

Le detrazioni descritte nella tabella si applicano anche:

  • ai redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;
  • ai redditi da attività commerciali non esercitate abitualmente;
  • ai compensi per l'attività libero professionale intramuraria (cosiddetto intra moenia);
  • agli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro;
  • alle indennità percepite dai membri dei corpi politici elettivi di cui all'art. 50 lettera g TUIR.

Le modifiche al trattamento integrativo

L'art. 1 c. 3 L. 234/2021, ha previsto a decorrere dal 1° gennaio 2022, il riconoscimento del trattamento integrativo in misura pari a 1.200,00 euro netti annui ai lavoratori, con un reddito complessivo non eccedente i 15.000,00 euro, la cui imposta, determinata tenendo conto solo dei redditi da lavoro dipendente e di alcuni assimilati, sia di ammontare superiore alle detrazioni per lavoro dipendente e assimilati.

In particolare, il menzionato c. 3 dispone la riduzione da 28.000,00 euro a 15.000,00 euro il reddito complessivo oltre il quale non è più dovuto il bonus. Dall'altro lato, la norma riconosce, comunque,  il trattamento integrativo, se il reddito complessivo è compreso tra 15.000,00 e 28.000, 00 euro, ma in presenza di una specifica condizione, ossia la somma di un insieme di detrazioni individuate dalla norma medesima (per carichi di famiglia, per redditi da lavoro dipendente, assimilati e da pensione, per mutui agrari e immobiliari per acquisto della prima casa limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021, per erogazioni liberali, per spese sanitarie nei limiti previsti dall'art. 15 TUIR, per le rate per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021) deve essere di ammontare superiore all'imposta lorda.

In tal caso, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque, non superiore a 1.200,00 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni summenzionate e l'imposta lorda.

Si sottolinea che, per consentire a chi presta l'assistenza fiscale di calcolare correttamente il trattamento integrativo, tutti i lavoratori dipendenti devono compilare il quadro C del Modello 730/2023 e, precisamente, il rigo C14, riportando il codice indicato nel punto 390 della Certificazione Unica 2023. Sul punto si ricorda che nella CU/2023 è riportato:

  • il codice 1 se il datore di lavoro ha riconosciuto il trattamento integrativo e lo ha erogato tutto o in parte. In questo caso nella colonna 2 del rigo C14 va riportato l'importo del trattamento integrativo erogato dal sostituto d'imposta (punto 391 della Certificazione Unica 2023);
  • il codice 2 se il datore di lavoro non ha riconosciuto il trattamento integrativo ovvero, pur avendolo riconosciuto, non ha provveduto ad erogarlo neanche in parte. In questo caso non va compilata la colonna 2 del rigo C14.

Nella colonna 2, del medesimo rigo C14, deve essere indicato l'importo del trattamento integrativo erogato dal sostituto d'imposta, indicato nel punto 391 della Certificazione Unica 2023.

Detrazione per canoni di locazione ai giovani

Il c. 155 della Legge di bilancio 2022, modifica, ampliandola, la detrazione IRPEF per le locazioni stipulate dai giovani. Più in dettaglio, viene sostituito il co. 1-ter dell'art. 16 TUIR, il quale attribuisce ai giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti, che stipulano un contratto di locazione a canone concordato per l'intera unità immobiliare o porzione di essa da destinare a propria abitazione principale, sempre che la stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge, per i primi quattro anni, una detrazione pari a 991,60 euro, ovvero, se superiore, stabiliscono che essa spetti in misura pari al 20% dell'ammontare del canone ed entro il limite massimo di 2.000,00 euro.

Rimane, comunque, il vigente limite di reddito, per cui la detrazione spetta se il reddito complessivo non è superiore a 15.493,71 euro.

In merito a quanto finora esposto si ricorda che, ai fini della detrazione, bisogna compilare il quadro E del Modello 730/2023 e nello specifico il rigo E71 “Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale”, indicando nella colonna 1, il codice 4.

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