venerdì 14/04/2023 • 06:00
È stata dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale del Lavoro di Padova, rispetto alla domanda riconvenzionale ed alla chiamata del terzo.
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L'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale
La Corte Costituzionale con sentenza n. 67, pubblicata in data 11 aprile 2023, ha esaminato due istituti processuali ricorrenti: la domanda riconvenzionale e la chiamata del terzo nel rito del lavoro la cui disciplina è contenuta negli artt. 418, co.1 e 420 co. 9 c.p.c. Nella specie, il Giudice a quo (Trib. Padova, Sez. Lav.) ha sollevato la questione di legittimità costituzionale delle predette norme in ragione dell'assunta violazione degli artt. 3 e 111, co. 2, Cost. nella parte in cui non è previsto che, ove il convenuto intenda chiamare in causa un terzo, egli debba chiedere al giudice, a pena di decadenza - nella memoria difensiva depositata ex art. 416 c.p.c. - che, previa modifica del decreto ex art. 415, co. 2, c.p.c., pronunci un nuovo decreto per la fissazione dell'udienza.
In sostanza, il Giudice a quo dubita della legittimità costituzionale della disciplina che si ricava dalla lettura combinata degli artt. 418, co. 1 e 420, co. 9 c.p.c., poiché essa si porrebbe in contrasto con due precetti costituzionali: con l'art. 3 Cost., in quanto tale disciplina non prevede, così determinando un'ingiustificata disparità di trat...
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