L'accordo Fisco-contribuente è un obiettivo auspicato da molti anni che periodicamente ritorna nelle valutazioni del legislatore, nella prospettiva di concedere maggiore stabilità decisionale, soprattutto con riguardo alla possibilità di indurre investimenti esteri nel nostro paese e favorire politiche di re-shoring da paesi lontani.
Il nodo centrale, in realtà, non è tanto riferito alla dimensione del carico fiscale – certamente, in ogni caso troppo elevato (l'incidenza pro-capite è del 46,5%) – ma piuttosto alla incertezza cronica su accertamenti e contenziosi che si protraggono spesso per decenni, ingessando contestualmente lo sviluppo aziendale e il buon andamento dei pubblici uffici che disperdono energie per la gestione di liti ultradecennali, penalizzando altresì le diverse capacità di spesa e relativa crescita.
Per risolvere tale endemica patologia il DDL Delega per la riforma fiscale si propone una rivisitazione complessiva del sistema tributario, non limitato al solo profilo sostanziale, ma esteso anche agli aspetti procedimentali. A questo riguardo, la soluzione prospettata passa per l'incentivazione all'adesione al regime dell'adempimento collaborativo.
Vale ricordare che la cooperative compliance è un regime premiale che riconosce ai contribuenti collaborativi e meritevoli una serie di vantaggi di natura sostanziale e procedurale. Il D.Lgs. 128/2015, infatti, presuppone una collaborazione fra Fisco e contribuente con un rapporto basato su un'interlocuzione preventiva finalizzata ad accrescere la conoscenza della realtà aziendale da parte del Fisco ed a ridurre per il contribuente ogni riflesso negativo dovuto ad una non-corretta gestione della fiscalità in un “ecosistema” ove è diffusa l'incertezza.
I benefici legati all'accesso al regime di cooperative compliance, in prospettiva accessibile con nuove soglie, riferiti al rapporto con l'Agenzia delle Entrate, sono rappresentati da:
procedura abbreviata di interpello preventivo: l'Agenzia delle Entrate risponde ai quesiti delle imprese entro quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza;
applicazione di sanzioni ridotte alla metà;
sospensione della riscossione fino alla definitività dell'accertamento;
esonero dal presentare garanzie per i rimborsi delle imposte dirette ed indirette, in costanza del regime.
Da un punto di vista più strettamente operativo, i soggetti ammessi al regime di adempimento collaborativo sono sottoposti all'esclusiva vigilanza fiscale di ADE (con un team dedicato).
Di contro, per le attività di import/export, esiste da tempo una analoga formula di “partnership” con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che – a livello unionale – consente di qualificare un'impresa residente come “operatore affidabile”. Si tratta dell'autorizzazione AEO (Authorized Economic Operator) con la quale vengono qualificati gli operatori ritenuti meritevoli, dotati di specifici requisiti previsti dal Reg. UE 952/2015 (art. 38), per i quali – parimenti a quanto previsto in sede di cooperative compliance – viene affidato un referente diretto di ADM (client coordinator).
Tale autorizzazione, oltre a rappresentare un importante strumento per rendere più sicura la supply chain, introduce altresì un significativo indice di responsabilizzazione e di corretta gestione della compliance da parte dell'operatore economico, determinando, inoltre, la possibilità di accedere ad una serie di benefici e di semplificazioni nelle procedure e nei procedimenti doganali.
L'operatore economico autorizzato
Lo status di operatore economico autorizzato è declinato in due diversi tipi di autorizzazione unionale:
semplificazione doganale (AEOC), che consente di ottenere i benefici e le semplificazioni previsti dalla normativa doganale;
sicurezza (AEOS), che consente di ottenere le agevolazioni in materia di sicurezza.
È appena il caso di ricordare che le due tipologie di autorizzazione possono cumularsi e, quando un richiedente disponga dei requisiti per ottenere entrambe le decisioni, verrà rilasciata un'autorizzazione combinata che garantisce il cumulo dei benefici.
Per il rilascio della autorizzazione, il nuovo schema regolamentare individua precise condizioni agli artt. art. 39 CDU, artt. 24 – 28 RE. Tali norme stabiliscono criteri soggettivi e oggettivi per l'attribuzione di un rating di affidabilità ai soggetti che richiedano di essere qualificati come AEO.
Tale formula di relazione doganale privilegiata è stata introdotta per la prima volta in un circuito nazionale nel sistema di controllo statunitense nel 2004, con la denominazione di Customs Trade Partnership Against Terrorism (C-Tpat), e resa poi operativa nella UE dal 2008. Anche tale qualifica offre una serie di benefici legati alla semplificazione del rapporto con gli Uffici su tutto il territorio della UE con significative riduzioni di costi per la celerità del riscontro che l'ADM (e gli omologhi unionali) assicura agli AEO. Anche in tale partnership tra i vantaggi previsti si registrano riduzioni del numero dei controlli fino al 90%, riduzione delle garanzie per l'esercizio di regimi sospesi e la possibilità esclusiva di accedere ad agevolazioni quali l'autovalutazione, lo sdoganamento centralizzato e la iscrizione nel registro del dichiarante.
Proprio il successo dell'AEO aveva determinato nel 2018 il legislatore unionale a paventare l'introduzione di una ulteriore formula di accreditamento verso il Fisco con i soggetti denominati come Certified Taxable Person (CTP), al ricorrere dei medesimi requisiti richiesti in materia doganale per gli operatori economici autorizzati. Questa figura avrebbe dovuto identificare il contribuente affidabile ai fini dell'IVA, nell'ambito del sistema definitivo armonizzato, fondato sul principio della tassazione presso lo Stato membro di destinazione.
Nelle volontà del legislatore unionale ai soggetti CTP avrebbe dovuto essere assicurata la possibilità di accedere a plurime semplificazioni.
È chiaro come il futuro del commercio internazionale sia sempre più proiettato nella distinzione tra soggetti qualificati e soggetti ordinari, garantendo solo ai primi una gestione più celere e sicura del proprio business.
In questa prospettiva, nell'ambito dell'open hearing, tenutasi in data 13 novembre 2020, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha presentato il nuovo progetto 'AEO++'.
Tale progetto ambisce ad istituire una 'corsia preferenziale' per l'acquisizione dello status AEO a beneficio degli operatori che già operano in compliance con la P.A., garantendo maggiore speditezza nel processo autorizzativo AEO grazie alla valorizzazione, in sede di rilascio dell'autorizzazione stessa, di certificazioni e attestazioni già riconosciute dal nostro ordinamento.
Tra le certificazioni sono state richiamate anche il Tax Control Framework e la cooperative compliance in materia fiscale, unitamente all'attività di certificazione dei bilanci svolte nel contesto della revisione legale dei conti, le certificazioni ISO, il modello ex. D.Lgs. 231/2001, il rating di legalità AGCM.
L'ADM suggerisce di poter stabilire una 'equipollenza' tra i requisiti AEO e i requisiti di accesso ad altre certificazioni. Come per la cooperative compliance, i potenziali beneficiari dell'AEO++ sono stati individuati nei grandi operatori del mercato tra cui: società quotate, grandi operatori dell'e-commerce, operatori della logistica e multinazionali.