mercoledì 12/04/2023 • 12:04
L’INPS, con il Mess. 12 aprile 2023 n. 1356, fornisce le istruzioni pratiche e le modalità di compilazione del flusso UniEmens per il versamento del c.d. ticket licenziamento a seguito di dimissioni del lavoratore durante il congedo di paternità.
redazione Memento
Con il Mess. INPS 12 aprile 2023 n. 1356, l'Istituto fornisce le istruzioni pratiche per la gestione delle dimissioni del lavoratore durante il congedo di paternità.
Cosa deve fare il datore di lavoro alla luce dell'obbligo di versamento del c.d. ticket licenziamento? Come deve essere compilato il flusso UniEmens?
Congedo di paternità obbligatorio e alternativo: cosa sapere
Il Decreto conciliazione vita-lavoro ha introdotto la disciplina del congedo di paternità obbligatorio, che si applica anche al lavoratore padre adottivo o affidatario (art. 2, lett. c), D.Lgs. 105/2022; art. 27 bis D.Lgs. 151/2001).
Il padre lavoratore può quindi, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, astenersi dal lavoro per un periodo di 10 giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa.
Il congedo è riconosciuto a tutti i lavoratori dipendenti.
Inoltre, il congedo:
Il congedo di paternità alternativo consente al padre lavoratore di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre (art. 28 D.Lgs. 151/2001).
È possibile licenziare il padre durante il congedo?
Per la durata del congedo di paternità obbligatorio o alternativo e sino al compimento di un anno di età del bambino, il licenziamento intimato al lavoratore padre è nullo (art. 54, c. 7, D.Lgs. 151/2001; art. 2, c. 1 lett. r), D.Lgs. 105/2022).
N.B. Durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento, in caso di dimissioni volontarie presentate dal lavoratore che fruisce del congedo di paternità obbligatorio o di congedo di paternità alternativo, il lavoratore ha diritto alle indennità previste per il caso di licenziamento. La lavoratrice e il lavoratore che si dimettono nel predetto periodo non sono tenuti al preavviso (art. 55, c. 1 e 2, D.Lgs. 151/2001). Il lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità obbligatorio e/o del congedo di paternità alternativo ha diritto all'indennità di disoccupazione NASPI se ricorrono tutti gli altri requisiti previsti dalla legge. |
Profili contributivi
Le dimissioni del lavoratore padre dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato – in caso di fruizione del congedo di paternità obbligatorio o di congedo di paternità alternativo – intervenute nel periodo di durata del congedo di paternità (obbligatorio o alternativo) e sino al compimento di un anno di età del bambino, determinano la sussistenza dell'obbligo contributivo c.d. ticket di licenziamento.
In particolare, l'obbligo contributivo, già previsto (analogamente alle dimissioni della lavoratrice intervenute durante il periodo tutelato di maternità) nelle ipotesi di dimissioni presentate dal lavoratore padre che fruisce del congedo di paternità alternativo, sussiste anche in caso di dimissioni rassegnate dal lavoratore padre in caso di fruizione del congedo di paternità obbligatorio.
In questa seconda ipotesi:
- il datore di lavoro è tenuto all'adempimento contributivo in argomento per le interruzioni del rapporto di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell'arco temporale che decorre dai due mesi prima la data presunta del parto e sino al compimento di un anno di età del bambino;
- l'obbligo contributivo sussiste a decorrere dal 13 agosto 2022 e per gli eventi di dimissioni verificatisi a decorrere dalla medesima data.
Se l'obbligo contributivo è conseguente a dimissioni del lavoratore padre che fruisce del congedo di paternità obbligatorio intervenute precedentemente al 12 aprile 2023 (data di pubblicazione del presente messaggio), il datore di lavoro è tenuto al versamento contributivo entro il giorno 16 del terzo mese successivo ad aprile senza aggravio di sanzioni e interessi.
Compilazione del flusso UniEmens
I datori di lavoro, relativamente alle cessazioni di rapporti di lavoro in oggetto, devono utilizzare il codice <TipoCessazione> ”1S”, che assume il più ampio significato di “Dimissioni per giusta causa o intervenute durante il periodo tutelato di maternità e del lavoratore padre ai sensi dell'art. 55 del D.lgs. n.151/2001”.
Ai fini del versamento del c.d. ticket di licenziamento, i datori di lavoro devono attenersi alle indicazioni operative precedentemente fornite dall'Istituto.
Per le cessazioni di rapporto di lavoro intervenute precedentemente alla pubblicazione del presente messaggio, i datori di lavoro devono operare con l'invio di flussi regolarizzativi sull'ultimo mese di attività del lavoratore, da effettuarsi entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del presente messaggio, esponendo il nuovo codice Tipo Cessazione “1S” e il codice “M400”.
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Approfondisci con
Il D.Lgs. 105/2022, nel recepire la Dir. UE 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, rende definitivo l'istituto del congedo di paternità obbligatorio.
Francesco Geria
- Consulente del lavoro in Vicenza - Studio LabortreRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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