mercoledì 12/04/2023 • 11:57
L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 292 dell'11 aprile 2023, ha chiarito che l'aliquota IVA ridotta del 10% non si applica alla realizzazione di un sottopasso pedonale a servizio di impianti sciistici.
redazione Memento
Con la risposta n. 292 dell'11 aprile 2023, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che alla realizzazione di un sottopasso pedonale a servizio di impianti sciistici non si applica l'aliquota IVA ridotta del 10%.
Ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta, infatti, le opere devono risultare:
Nel caso di specie, la realizzazione del sottopasso pedonale a servizio degli impianti sciistici, benché configuri un intervento ex novo come sopra indicato, è finalizzata a garantire un collegamento tra i parcheggi e il punto di accesso agli impianti sciistici, con accesso alla stazione degli impianti di risalita senza attraversamento stradale e, pertanto, non è riconducibile tra le opere di urbanizzazione che beneficiano dell'aliquota IVA ridotta al 10%.
Si ricorda che, in base a quanto previsto dal numero 127 quinquies) e seguenti della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72, l'aliquota IVA ridotta del 10% si applica a:
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