venerdì 31/03/2023 • 11:55
Il decreto Bollette ha esteso l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta nel settore del gas metano al secondo trimestre 2023 e ha previsto la detrazione IVA per le aziende fornitrici di dispositivi medici nell'ambito del payback.
redazione Memento
Il decreto Bollette, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2023, nell'ambito delle misure in campo IVA ha esteso l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta nel settore del gas metano e previsto la detrazione IVA per il payback sui dispositivi medici, come di seguito spiegato in dettaglio.
Gas: riduzione IVA nel secondo trimestre 2023
Alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2023, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5%. Se le somministrazioni sono contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 2023.
L’aliquota del 5% si applica anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonchè alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia.
Infine, in considerazione della riduzione dei prezzi del gas naturale all'ingrosso, le aliquote negative della componente tariffaria UG2C applicata agli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi all'anno sono confermate, limitatamente al mese di aprile 2023, in misura pari al 35% del valore applicato nel trimestre precedente. Le aliquote delle componenti tariffarie relative agli altri oneri generali di sistema per il settore del gas sono mantenute azzerate per il secondo trimestre 2023.
IVA su payback dispositivi medici
Per i versamenti effettuati ai fini del ripiano dello sforamento dei tetti regionali della spesa per dispositivi medici (ai sensi dell'art. 9-ter c. 8, 9 e 9-bis DL 78/2015), le aziende fornitrici di dispositivi medici possono portare in detrazione l'IVA determinata scorporando la medesima dall'ammontare dei versamenti effettuati (art. 27 DPR 633/72).
Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui sono effettuati i versamenti. Ai fini di IRES e IRAP, i costi relativi ai versamenti sono deducibili nel periodo d'imposta nel quale sono effettuati.
In caso di esercizio del suddetto diritto alla detrazione dell'imposta, le aziende fornitrici di dispositivi medici emettono un apposito documento contabile da conservare, nel quale sono indicati gli estremi dei provvedimenti regionali e provinciali da cui deriva l'obbligo del ripiano del superamento del tetto di spesa.
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