giovedì 30/03/2023 • 06:00
Il Decreto Bollette posticipa quasi tutte le scadenze degli istituti di definizione previsti dalla L. 197/2022. In sostanza, con l’eccezione della “Rottamazione quater” le scadenze di maggiore interesse per professionisti e contribuenti slittano dopo l’estate.
Come era abbastanza facile ipotizzare, molte delle scadenze delle definizioni varate dalla L. 197/2022 sono state oggetto di differimento: con il DL Bollette si razionalizzano i tempi per tutti gli attori sulla scena, optando per un più ragionevole scenario autunnale.
Ma vediamo le novità introdotte, in ordine alle quali l'iter di conversione del decreto ben potrebbe riservare ulteriori sorprese.
Acquiescenza agevolata: le nuove misure
Possibilità di acquiescenza agevolata, nuova di zecca, per gli atti impositivi non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023 che sono divenuti definitivi, per omessa impugnazione, nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 15 febbraio 2023: il Legislatore permette a costoro di avvalersi dell'acquiescenza agevolata, con riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.
Per gli atti impositivi definiti in acquiescenza nel periodo appena citato e per i quali è in corso la rateazione, ovviamente con misura sanzionatoria del tutto “ordinaria”, il decreto prevede la possibilità di rideterminazione della sanzione, in sostanza da ricondurre a 1/18, su istanza del contribuente entro il termine di versamento della prima scadenza successiva.
In ogni caso, non si avrà ripetizione o compensazione di quanto pagato in più a questo titolo.
Una volta chiusa questa finestra temporale, però, gli atti divenuti definitivi per i quali non ci si è avvalsi della definizione, restano tali a tutti gli effetti di legge.
Conciliazione giudiziale anche per liti pendenti nel 2023
Un duplice “balzo in avanti” per la conciliazione agevolata, che come noto originariamente prevedeva la possibilità di utilizzare lo strumento deflativo speciale per le liti pendenti al 1° gennaio 2023 con accordo da raggiungere entro il 30 giugno 2023: ora ci si potrà avvalere della conciliazione anche per liti pendenti alla data del 31 gennaio 2023 e l'accordo potrà essere raggiunto entro il più comodo termine del 30 settembre prossimo.
Violazioni formali e ravvedimento
La regolarizzazione delle violazioni formali registra il differimento del versamento della prima rata, dei 200 euro previsti per singolo periodo d'imposta, al 31 ottobre prossimo, in luogo del 31 marzo: resta ferma la scadenza del saldo al 31 marzo 2024.
Più tempo anche per il ravvedimento “speciale”, con lo slittamento dei termini di versamento della prima rata, e quindi dell'esecuzione degli adempimenti connessi in termini di rimozione delle violazioni e presentazione della dichiarazione integrativa, al prossimo 30 settembre, in luogo del 31 marzo come previsto dalla disposizione originaria.
Il differimento reca l'effetto, fisiologico, della “concentrazione” delle rate della definizione nell'ultimo quadrimestre dell'anno, stante la seguente scansione temporale:
Restano ferme tutte le altre disposizioni, soprattutto in materia di decadenza dal beneficio.
Il nuovo calendario per le liti fiscali pendenti
Slittano al prossimo autunno le decisioni da prendere in ordine alla scelta, o meno, di definire le liti fiscali pendenti alla data del 1° gennaio 2023 (su questo spartiacque, nessuna modifica per ora da parte del Legislatore).
Pertanto, presentazione domanda di definizione e pagamento vengono differiti al prossimo 30 settembre e, per l'effetto, differimento al 10 ottobre 2023 per la sospensione dei processi tributari nonché per il deposito presso il competente organo giurisdizionale della documentazione attestante l'avvenuto perfezionamento della definizione.
Ne deriva, anche, che la sospensione ope legis dei termini di impugnazione delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione nonché per la proposizione del controricorso per cassazione che scadono tra il 1° gennaio e il 31 ottobre 2023, opera per undici mesi, in luogo dei precedenti nove.
Lo spostamento in avanti riguarda anche le Agenzie fiscali, alle quali sarà concesso più tempo per la “lavorazione” delle istanze per la genesi degli eventuali provvedimenti di rigetto: la notifica di detti atti dovrà avvenire entro il 30 settembre 2024 in luogo del precedente termine del 31 luglio 2024.
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