Al tema dell'accertamento è dedicato l'articolo 15 del disegno di legge delega per la riforma fiscale. Si tratta di una disposizione articolata su vari argomenti, la cui collocazione nella nuova norma tende anche a ridefinire posizioni oggetto di pronunciare giurisprudenziali teoricamente perfette, ma lontanissime dalla realtà.
La cosa più significativa in questo ambito riguarda il tema dell'accertamento di componenti negativi, originati in un periodo di impostazione, il cui effetto viene distribuito su numerosi periodi successivi.
I due casi significano riguardano oggi il riporto perdite, che può essere usufruito senza limiti di tempo dai soggetti IRES, e l'ammortamento dei beni materiali o immateriali, con il paradosso della diluizione su cinquanta anni della recente rivalutazione degli intangibili.
Per la giurisprudenza la possibilità di accertamento della rivalutazione iscritta nel 2020 si sarebbe estesa sino al 2070, obbligando all'archiviazione di tutti gli elementi che erano stati considerati nell'operazione.
Con la nuova norma, la regolarità della rivalutazione deve essere controllata nel termine di accertamento dell'anno in cui questo elemento è stato iscritto in bilancio per la prima volta.
Altra norma di contrasto alle stranezze giurisprudenziali (ma se siamo arrivati a quel punto significa che il problema è partito da un avviso di accertamento) riguarda l'imputazione ai soci dei maggiori redditi accertati alle società di capitali a ristretta base partecipativa. Ad esempio l'ordinanza 25322/2022 aveva ritenuto che tale attribuzione si verifica anche nel caso in cui l'accertamento alla società dovesse riguardare una rettifica per competenza. Vero è che se si fosse trattato di una società di persone questo sarebbe stato il risultato, ma non si può superare in ogni caso il regime della doppia e distinta soggettività (società e soci).
Presunzione della distribuzione ai soci del reddito accertato nei riguardi delle società di capitali a ristretta base partecipativa
Il disegno di legge prevede la limitazione della possibilità di presumere la distribuzione ai soci del reddito accertato nei riguardi delle società di capitali a ristretta base partecipativa ai soli casi in cui è accertata, sulla base di elementi certi e precisi, l'esistenza di componenti reddituali positivi non contabilizzati o di componenti negativi inesistenti, fermando la medesima natura di reddito finanziario ottenuto dai predetti soci.
Quest'ultima precisazione è significativa, ma andrebbe meglio precisata.
In alcune ordinanze del 2021 (n. 7168 e n. 9137) era stata respinta la richiesta del contribuente di tassare il maggior reddito imputato ai soci nella percentuale di concorso prevista per i dividendi qualificati (in quelle cause al 40%), considerando che il reddito disponibile in uscita dalla società viene tassato. Questa possibilità è ora esclusa, vista la tassazione obbligatoria del dividendo al 26%, ma nel decreto attuativo si potrebbe inserire una limitazione della base imponibile per questa attribuzione da accertamento.
Il contraddittorio endoprocedimentale
Tornando ai temi specifici della partecipazione del collaboratore, si afferma l'essenzialità del contraddittorio endoprocedimentale, escludendolo solo per i controlli automatizzati o ad essi assimilati.
Ovvio il richiamo al principio di motivazione da parte dell'ufficio per respingere le affermazioni del contributore in esito ai questionari o ad altre forme di interlocuzione.
Saranno cioè bandite le risposte del tipo “viste le osservazioni del contributore, che non si condividono, si accertano”.
Il principio di motivazione, fondamentale per qualunque atto amministrativo, avrebbe già oggi fatto considerare irregolare questo adempimento, ma è meglio che sia detto in un provvedimento normativo.
Una disposizione prevista dal disegno di legge ha un significativo riferimento al procedimento amministrativo: quando si parla di “interlocuzione preventiva rispetto alla notifica di un parere negativo”, la norma intende applicare le regole dell'art.10-bis L.241/90 (introdotto nel 2005), che disciplina il preavviso di rigetto o, per stare alla rubrica della norma, la “comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza”.
Il concordato preventivo biennale
Una delle novità, molto reclamizzata a livello politico, riguarda la possibilità, per imprenditori e lavoratori autonomi di minore dimensione(da definire con i decreti delegati) di addivenire ad un concordato preventivo biennale, che consiste nell'impegno del collaboratore, previo contradditorio con modalità semplificate, ad accettare ea rispettare la proposta per la definizione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP formulata dall'Agenzia delle entrate, anche utilizzando le banche dati e le nuove tecnologie a sua disposizione.
Sembrerebbe quindi che l'Agenzia delle entrate debba comunicare a tutti i contributori sotto soglia una proposta di base imponibile biennale.
Non è chiaro cosa significa contraddittorio semplificato: forse l'intelligenza artificiale, di cui si parla molto in questo articolo della delega, formulerà in modo automatico un invito all'adesione, da “discutere” con il funzionario, che – esperienza degli studi di settore – avrà probabilmente una discrezionalità limitata da percentuali massime di riduzione.
Il futuro ci dirà se questa esperienza sarà o meno positiva: in momenti di incertezza economica, come quelli che stiamo vivendo, non sarà facile accettare di pagare per due anni le imposte su importi che il contribuente potrebbe non ottenere.
E' come comprare un futuro per un biennio. E come tutti i derivati finanziari possono chiudersi in utile o in perdita: bisogna avere un minimo di propensione al rischio.