Con la risposta n. 267 del 27 marzo 2023, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che se le previsioni contenute nello statuto del trust evidenziano un'importante limitazione dell'effettiva autonomia del trustee, dal momento che il suo potere gestorio è subordinato alla volontà del disponente tramite la figura del guardiano, il trust deve essere ritenuto inesistente sotto il profilo dell'imposizione dei redditi. Il reddito di cui appare titolare il trust deve essere, quindi, imputato direttamente al disponente, secondo le categorie previste dall'art. 6 DPR 917/86, considerando il trust come soggetto interposto.
Si ricorda che sono state individuate alcune tipologie di trust da ritenere inesistenti in quanto interposte, come quelle in cui (Circ. AE 27 dicembre 2010 n. 61/E):
- il disponente o il beneficiario risulti, dall'atto istitutivo o da altri elementi di fatto, titolare di poteri in forza dell'atto istitutivo, in conseguenza dei quali il trustee, pur dotato di poteri discrezionale nella gestione e amministrazione del trust, non può esercitarli senza il suo consenso;
- il trustee non può esercitare i suoi poteri senza il consenso del disponente o del beneficiario;
- ogni altra ipotesi in cui il potere gestionale e dispositivo del trustee, così come individuato dal regolamento del trust o dalla legge, risulti in qualche modo limitato o anche semplicemente condizionato dalla volontà del disponente e/o dei beneficiari.
Nel caso di specie, è stato istituito un trust in Italia. Nel 2018, il disponente ha vincolato e trasferito nel trust una quota della sua partecipazione nella società pari al 93,86% del capitale sociale. Oltre a nominare i propri discendenti come beneficiari del trust, il disponente ha anche nominato il trustee e il guardiano. A seguito di una prima istanza presentata nel 2015, in base alla quale emergeva secondo l'Agenzia delle Entrate una grande influenza del disponente sulla condotta del trustee e, quindi, il trust risultava inesistente, sono state modificate alcune clausole dello statuto del trust, per effetto delle quali il trustee dovrebbe godere di un effettivo potere di amministrare e di disporre dei beni a lui affidati. Nonostante tali modifiche, emerge che il trustee continua a essere vincolato al consenso del guardiano nelle seguenti ipotesi:
- modifica dei beneficiari;
- valutazione della richiesta di liquidazione della quota da parte dei beneficiari;
- modifica o integrazione dello statuto del trust;
- trasferimento e costituzione di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati;
- trasferimento di partecipazioni in società possedute in quote non inferiori al 20% del capitale;
- proposta all'assemblea delle società capogruppo direttamente controllate degli amministratori da nominare;
- scelta dei soggetti a cui affidare la gestione di danaro, titoli o altri strumenti finanziari.
Inoltre, il guardiano deve essere comunque sentito dal trustee per decidere quanta parte di reddito del trust accumulare e/o distribuire ai beneficiari e in occasione della distribuzione finale dei beni in trust. Per tutti questi motivi, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, il trust deve considerarsi ancora inesistente.
Fonte: Risp. AE 27 marzo 2023 n. 267