lunedì 27/03/2023 • 11:31
L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 267 del 27 marzo 2023, ha chiarito che se il potere gestorio del trustee risulta limitato dalla volontà del disponente tramite la figura del guardiano, il trust è inesistente.
redazione Memento
Con la risposta n. 267 del 27 marzo 2023, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che se le previsioni contenute nello statuto del trust evidenziano un'importante limitazione dell'effettiva autonomia del trustee, dal momento che il suo potere gestorio è subordinato alla volontà del disponente tramite la figura del guardiano, il trust deve essere ritenuto inesistente sotto il profilo dell'imposizione dei redditi. Il reddito di cui appare titolare il trust deve essere, quindi, imputato direttamente al disponente, secondo le categorie previste dall'art. 6 DPR 917/86, considerando il trust come soggetto interposto.
Si ricorda che sono state individuate alcune tipologie di trust da ritenere inesistenti in quanto interposte, come quelle in cui (Circ. AE 27 dicembre 2010 n. 61/E):
Nel caso di specie, è stato istituito un trust in Italia. Nel 2018, il disponente ha vincolato e trasferito nel trust una quota della sua partecipazione nella società pari al 93,86% del capitale sociale. Oltre a nominare i propri discendenti come beneficiari del trust, il disponente ha anche nominato il trustee e il guardiano. A seguito di una prima istanza presentata nel 2015, in base alla quale emergeva secondo l'Agenzia delle Entrate una grande influenza del disponente sulla condotta del trustee e, quindi, il trust risultava inesistente, sono state modificate alcune clausole dello statuto del trust, per effetto delle quali il trustee dovrebbe godere di un effettivo potere di amministrare e di disporre dei beni a lui affidati. Nonostante tali modifiche, emerge che il trustee continua a essere vincolato al consenso del guardiano nelle seguenti ipotesi:
Inoltre, il guardiano deve essere comunque sentito dal trustee per decidere quanta parte di reddito del trust accumulare e/o distribuire ai beneficiari e in occasione della distribuzione finale dei beni in trust. Per tutti questi motivi, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, il trust deve considerarsi ancora inesistente.
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Carlo Bertoncello
- Dottore Commercialista e Partner Bertoncello BPARimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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