Nel 1850, il ministro delle finanze inglese, William Gladstone chiese a Michael Faraday se i suoi studi sull’elettricità avessero un’utilità pratica. Questa la risposta dello scienziato: “Non lo so, signore, ma sono certo che troverete il modo di tassarla”.
Ecco, con i cripto asset sembra che la storia si ripeta.
Il legislatore italiano, prima ancora di introdurre una disciplina giuridica delle cripto attività, ha pensato intanto di tassarle.
Con un risultato incerto. Incerto perché non tiene conto della natura e della funzione di ciascuna categoria di cripto asset (un bitcoin non è la stessa cosa di un NFT).
Tutti vanno dichiarati nel quadro RW dell’Unico e tutti sono idonei a generare plusvalenze tassabili come redditi diversi.
E qui sorgono le prime incongruenze, un’opera d’arte digitale (NFT) può generare una plusvalenza tassabile, mentre un’opera d’arte fisica no. Ha un senso questa discriminazione? Francamente, no.
Ma è incerto anche perché introduce una disciplina ex novo sulla definizione e tassazione dei redditi da cripto attività, ma al contempo consente di regolarizzare il passato, quando cioè non esisteva una disciplina ad hoc. Si tratta di interpretazione autentica? Per come è scritta la norma non si capisce.
Da questo quadro incerto e messo in piedi in modo un po’ affrettato nasce l’idea di creare uno speciale sulla materia delle criptoattività. Per cercare di mettere ordine e ricostruire il perimetro giuridico di questa materia la cui novità è in re ipsa.
E questo, partendo dal Paese, la Svizzera, che è all’avanguardia nella regolamentazione e nella diffusione dei cripto asset.
Lo speciale si articolerà in approfondimenti e in tre video, disponibili anche in versione podcast su Spotify:
- nel primo, un esperto di blockchain e due avvocati specializzati in fintech raccontano come funziona la tecnologia a base delle cripto-attività e quali sono le sue potenzialità di produrre nuovi tipi di cripto asset, come la Svizzera ha deciso di regolamentare questa materia cercando di suddividere le cripto attività in categorie omogenee per natura e funzione e come si sta muovendo l’Europa per introdurre una disciplina giuridica unitaria della materia;
- il secondo video prende invece in esame la realtà italiana, esaminando l’approccio (timido) del legislatore, quello della giurisprudenza e da ultimo quello del legislatore fiscale;
- il terzo video si sofferma sull’opportunità di regolarizzare il passato e di trarre vantaggio dalla disciplina dell’affrancamento dei valori.
L’Avv. Andrea Mifsud, già direttore generale di Unione Fiduciaria e uno dei professionisti di punta nella voluntary disclosure (da solo ha regolarizzato patrimoni per circa 2,5 miliardi) e io raccontiamo l’attuale scenario fiscale delle cripto attività e le opportunità di regolarizzare il passato.
Fabrizio Vedana, direttore generale di Across, si soffermerà invece sul ruolo del sostituto d’imposta per la semplificazione degli adempimenti futuri previsti dalla nuova disciplina fiscale delle cripto attività.
Si cercherà di entrare nel profondo della materia e di esaminarne anche i lati “oscuri”, dagli obblighi antiriciclaggio, agli eventuali aspetti penali da tenere in considerazione e ponderare nella regolarizzazione e a tutti le altre criticità che la nuova disciplina porta con sé.
Da parte mia, ho cercato di curare e coordinare questo speciale, privilegiando la chiarezza, la completezza, la sintesi e la gradevolezza della narrazione.