venerdì 24/03/2023 • 12:18

Crisi di impresa: il parere dei consulenti sulla transazione dei crediti

Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019) si occupa, tra l'altro, anche della transazione dei crediti tributari e previdenziali e del loro trattamento nell'ambito del concordato preventivo e del concordato minore. La Fondazione Studi Consulenti del lavoro, con l'ultimo approfondimento, esamina le questioni di maggior interesse legate a questo istituto.

a cura di

redazione Memento

Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (art. 63 D.Lgs. 14/2019, di seguito il “Codice”), entrato pienamente in vigore il 15 luglio 2022, nel solco di quanto già prevedeva la legge fallimentare, regola la transazione di crediti tributari e contributivi. L'art. 88 del Codice si occupa del trattamento dei crediti tributari e contributivi nell'ambito del concordato preventivo, mentre l'art. 80 del Codice si occupa dei crediti nel concordato minore. La finalità delle disposizioni è quella di tutelare non solo i creditori ma anche la conservazione dei mezzi organizzativi dell'impresa, in particolare dei livelli occupazionali.

Transazione dei crediti tributari e contributivi

La transazione nella crisi di impresa è esperibile nell'ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti, di quelli agevolati e di quelli a efficacia estesa (artt. 57, 60 e 61 del Codice):

  • gli accordi di ristrutturazione hanno natura negoziale e consentono all'imprenditore anche non commerciale, in stato di crisi o d'insolvenza e soggetto alla liquidazione giudiziale, di concordare con i creditori (che rappresentino almeno il 60% dei crediti) un piano economico-finanziario che ne consenta l'esecuzione allo scopo di giungere al riequilibrio della situazione finanziaria. I creditori non aderenti debbono essere integralmente soddisfatti;
  • gli accordi di ristrutturazione agevolati consentono, invece, la riduzione a metà della percentuale di creditori aderenti all’accordo (quindi il 30%) se il debitore: a) non proponga la moratoria dei creditori estranei agli accordi; b) non abbia richiesto e rinunci a richiedere misure protettive temporanee;
  • gli accordi a efficacia estesa, invece, prevedono una deroga alla disciplina civilistica in materia di contratti (artt. 1372 e 1411 c.c.) che consente l'estensione degli accordi anche ai creditori non aderenti appartenenti alla medesima categoria, individuata tenuto conto dell'omogeneità di posizione giuridica e interessi economici.

La disciplina della transazione dei crediti contributivi e tributari (art. 63 del Codice) prevede che il debitore possa proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate; Agenzia del Demanio; Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; Agenzia delle Entrate-Riscossione) e dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti obbligatorie e dei relativi accessori (in buona sostanza INPS e INAIL). Il Codice disciplina  anche per i crediti tributari e contributivi, l'accesso agli strumenti stragiudiziali e consente, in presenza di determinate condizioni, l'omologazione degli accordi anche in mancanza di adesione da parte degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie o delle amministrazioni fiscali interessate.

Un ruolo centrale ai fini della transazione dei crediti contributivi e tributari lo svolge il professionista indipendente, il quale deve dare contezza della convenienza del trattamento proposto rispetto a quello che ne deriverebbe dalla liquidazione giudiziale, allo scopo di consentire al tribunale l'omologa degli accordi in ipotesi della mancata pronuncia favorevole da parte degli enti previdenziali.

Per dare efficacia alla transazione dei crediti in parola è prevista l'omologazione forzosa (cd. cram down: art. 63, c. 2 bis, del Codice). Significa che il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione da parte degli enti previdenziali interessati:

  • se l'adesione è determinante ai fini della soglia percentuale da raggiungere con i creditori (i creditori devono rappresentare almeno il 60% dei crediti soggetti a omologazione);
  • se, sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie sia conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

La transazione è risolta di diritto se entro 60 giorni dalle scadenze previste il debitore non esegue integralmente i pagamenti dovuti agli enti.

Concordato minore

L' omologazione forzosa (cd. cram down) è possibile anche nel caso di proposta di concordato minore presentata dal debitore in stato di sovraindebitamento, con esclusione del consumatore, che consente di proseguire l'attività. L'art. 80 del Codice prevede, infatti, che il giudice omologa il piano anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie.

Concordato preventivo

Nel caso di concordato preventivo , che consiste in una procedura concorsuale vincolante anche per i creditori dissenzienti, l'art. 85 del Codice prevede che la suddivisione dei creditori per classi sia obbligatoria anche per i creditori titolari di crediti tributari o previdenziali dei quali non sia previsto l'integrale pagamento. La disciplina dei crediti contributivi è regolata dall'art. 88 del Codice che prevede l'omologazione forzosa (cd. cram down). A tal fine, però, distingue tra concordato preventivo in continuità aziendale e concordato preventivo liquidatorio.

Fonte: Approfondimento Fondazione Studi Consulenti del lavoro 23 marzo 2023

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