martedì 21/03/2023 • 06:00
Con la Circolare 32 del 20 marzo 2023 l'Inps fornisce indicazioni in merito alla possibilità di accesso all'indennità di disoccupazione NASpI in caso di dimissioni volontarie del lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità fino al compimento di un anno di età del bambino alla luce delle modifiche apportate dal D.Lgs. 105/2022.
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Il c.d. Decreto Equilibrio, ovvero il D.Lgs. 105/2022 ha proposto una serie di novità per quanto riguarda i congedi collegati alla cura dei figli, andando a modificare il Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
Tra le novità viene introdotte l'articolo 27-bis, innova il Congedo di paternità obbligatorio, modificando tra le altre cose il comma 7 dell'articolo 54 ed estendendo il divieto di licenziamento.
L'entrata in vigore delle misure, stante la vacatio legis, è stata il 13 agosto 2022; l'Inps era precedentemente intervenuta sull'argomento con la circolare n. 122 del 27 ottobre 2022.
L'istituto ora offre indicazioni per permettere, ai lavoratori padre dimissionari nell'anno di vita del bambino di accedere all'indennità Naspi nel caso in cui gli stessi abbiano fruito del congedo di paternità.
Le modifiche al congedo di paternità
Il richiamato congedo di paternità obbligatorio, ora previsto all'articolo 27-bis del D.lgs n. 151 prevede che dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, il padre lavoratore dipendente abbia diritto ad un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. Lo stesso periodo di congedo è fruibile anche in caso di morte perinatale del figlio.
L'istituto, seppure l'argomento sia già stato oggetto della circolare n. 122 del 2022, riepiloga le previsioni normative di base per tale congedo. Lo stesso infatti in caso di parto plurimo, viene aumentata a venti giorni lavorativi, e risulta fruibile durante il congedo della madre lavoratrice.
Il D.Lgs. 105/2022 ha effettuato una ridenominazione dei congedi per il padre, andando a battezzare come congedo padre obbligatorio il permesso di 10 giorni in occasione della nascita e congedo di parternità alternativo quello previsto in sostituzione del congedo obbligatorio della madre.
Il congedo padre, come normativamente previsto è compatibile con il congedo di paternità alternativo di cui all'articolo 28 del medesimo decreto legislativo.
Il divieto di licenziamento
Il richiamato congedo padre, ed il congedo di paternità alternativo fruito in sostituzione di quello della madre in presenza di situazioni particolarmente gravi, come la morte e la grave infermità della madre, l'abbandono del minore da parte della madre o l'affidamento esclusivo del bambino al padre, comportano il generarsi del divieto di licenziamento.
Difatti gli articoli 54 e 55 del D.lgs n. 151 del 2001 offrono tale tutela tanto alla madre quanto al padre.
L'articolo 54, al comma 1, prevede il “classico” divieto di licenziamento della lavoratrice madre dall'inizio del periodo di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino. Il successivo comma 7, innovato dal D.lgs n. 105/2022 prevede il medesimo divieto per il padre in caso di fruizione sia del congedo di paternità alternativo che del congedo padre; tale divieto anche in questo caso è valido sino all'anno di vita del bambino.
L'innovazione porta quindi a vietare il licenziamento anche nel caso ricorso al più comune congedo padre obbligatorio di 10 giorni.
Le dimissioni in periodo tutelato e la disoccupazione
In caso di dimissioni del padre e della madre durante il periodo tutelato, secondo le previsioni dell'articolo 55 del Testo Unico sono dovute le previsioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento. La lavoratrice e il lavoratore che si dimettono nel periodo tutelato inoltre non sono tenuti al preavviso.
L'indicazione, prevista per quanto concerne il padre, prevede che lo stesso debba aver fruito del congedo di parternità, l'Inps sul punto sentito il Ministero del lavoro con la circolare in commento chiarisce che il generico richiamo al “congedo di paternità”, deve intendersi relativo al lavoratore padre sia nel caso di fruizione del congedo di paternità obbligatorio (art. 27-bis D.Lgs. 151/2001) che nel caso di fruizione del congedo di paternità alternativo (art. 28 D.Lgs. 151/2001).
Di conseguenza, l'accesso alla NASpI in caso di dimissioni nel periodo tutelato, sino al 13 agosto 2022 riservato alla madre lavoratrice e al padre nelle sole ipotesi di fruizione del congedo di paternità alternativo viene ora esteso.
Il padre lavoratore, fruitore di uno dei due congedi ad esso concessi, ha diritto all'indennità di disoccupazione NASpI qualora ricorrano tutti gli altri requisiti legislativamente previsti.
L'Inps prevede infine che le eventuali domande di Naspi, presentante dopo la modifica normativa, respinte prima della pubblicazione della circolare in commento, possono essere oggetto di riesame, su istanza di parte da trasmettere alla Sede INPS territorialmente competente.
Fonte: Circ. INPS 20 marzo 2023 n. 32
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Francesco Geria
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