lunedì 20/03/2023 • 06:00
L'acquisto di un bene con le caratteristiche 4.0 non soddisfa da solo il requisito per ottenere la maggiorazione del contributo della Nuova Sabatini prevista per i beni 4.0. Occorre infatti che il bene sia sicuro, interconnesso ai sistemi informatici di fabbrica e integrato con il sistema produttivo.
Una società di capitali attiva nel settore dell'energia alternativa intende partecipare alla misura Nuova Sabatini al fine di effettuare l'acquisto di un macchinario industriale strettamente funzionale alla realizzazione del programma di investimento e destinato presso la struttura produttiva già esistenti e localizzata nel territorio nazionale. La società si chiede se l'acquisto del bene materiale, compreso nell'allegato 6/A alla circolare MISE 14036/2017, è sufficiente per ottenere il contributo maggiorato al 3,575% annuo e se la misura è cumulabile con gli altri aiuti di Stato.
Le indicazioni del MIMIT
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha pubblicato una serie di nuove FAQ dedicate alla misura Nuova Sabatini, e nella risposta 6.A.1 specifica che l'ottenimento del contributo maggiorato al 3,575% annuo non è automatico nel caso in cui il bene sia 4.0, ma deve soddisfare, senza eccezioni, tutte e cinque le caratteristiche richieste per i beni materiali 4.0.
Questo significa che in relazione a quanto previsto per l'accesso al credito d'imposta per beni strumentali 4.0, l'acquisto di un bene materiale elencato tra quelli ammissibili a Industria 4.0 non basta per ottenere il contributo maggiorato al 3,575% annuo. L'impresa beneficiaria che ha ottenuto dal fornitore la rassicurazione sulla presenza dei requisiti di base per Industria 4.0, deve infatti dotarsi di una certificazione necessaria a dimostrare un'analisi sullo stato dell'impresa beneficiaria stessa e sulla possibilità che il bene 4.0, collocato al suo interno, possa sfruttare le caratteristiche di base garantite dal fornitore. Per ottenere il contributo maggiorato, i beni strumentali devono, senza eccezioni, essere dotati delle cinque caratteristiche richieste.
Le caratteristiche per i beni materiali 4.0
La tabella delle 5 caratteristiche richieste per i beni materiali 4.0 nell'allegato 6/A alla circolare MISE 14036/2017:
Controllo per mezzo di CNC e/o PLC, interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program |
Integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo |
Interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive, nonché rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro |
Interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program; |
Rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro. |
Le stesse macchine devono essere dotate anche di almeno due delle seguenti caratteristiche:
È fondamentale inoltre avere presente che in caso di agevolazioni concesse per investimenti 4.0, eventuali spese relative a tale linea di intervento che non presentino i requisiti d'ammissibilità non sono in ogni caso ammissibili a valere sulle altre linee e non possono quindi comportare un incremento del contributo rispettivamente su «Investimenti in beni strumentali» e «Investimenti green», con la contestuale perdita della concessione per l'impresa beneficiaria. Il regolamento prevede pertanto che la maggiorazione è possibile ottenerla solo in caso di acquisti di beni strumentali rispondenti alle caratteristiche degli Investimenti 4.0.
LA SOLUZIONE
Nel caso dell'impresa in questione, attiva nel settore dell'energia alternativa, l'acquisto del solo impianto è agevolabile ed è ammissibile alla maggiorazione- nel rispetto dei requisiti- solo nel caso in cui svolge attività esclusiva di produzione di energia elettrica o attività agricola. Per tutte le altre imprese, è ammissibile l'acquisto di un impianto di produzione energetica solo se fa parte di un più ampio programma di investimento, organico e funzionale, nonché coerente con l'attività dell'impresa e riconducibile a una delle tipologie di investimento previste nei regolamenti unionali applicabili per settore. Inoltre, l'acquisto di un impianto di produzione energetica è considerato ammissibile solo nel caso di beni classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2 e B.II.3 dell'articolo 2424 del Codice civile, non corrispondenti quindi a impianti infissi al suolo.
Non sono pertanto ammissibili gli impianti ascrivibili in bilancio alla voce B.II.1, quali gli impianti eolici di qualsivoglia entità. Soddisfatte queste condizioni, gli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili possono anche beneficiare della linea di intervento Investimenti green. In questo ipotesi, laddove l'impresa non sia in possesso alla data di presentazione della richiesta di erogazione di un'idonea certificazione ambientale di processo, tutti i beni rientranti fra gli Investimenti green, ivi compresi gli impianti di produzione energetica, dovranno essere corredati delle idonee certificazioni ambientali di prodotto/autodichiarazioni ambientali, tra quelle indicate dalla circolare ministeriale sulla legge Sabatini. In merito all'ultimo quesito, circa la cumulabilità della Nuova Sabatini con altri aiuti di Stato, si conferma che la misura è cumulabile con tutte le altre agevolazioni classificate come aiuti di Stato fino al massimale previsto per ogni singola impresa.
Nelle nuove FAQ pubblicate, è presente un'ulteriore risposta con cui il ministero specifica che la Sabatini è cumulabile con il credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno, classificato come aiuto di Stato a differenza del credito di imposta per investimenti in beni strumentali, che è invece generalista. Il ministero conferma che la Sabatini è cumulabile con le agevolazioni previste dal Conto energia, nel rispetto dei limiti contemplati dall'art. 26 D.Lgs. 28/2011 e dai regolamenti di esenzione applicabili al settore specifico.
Resta il dubbio sulla cumulabilità con gli aiuti PNRR. Anche in questo caso, tuttavia, il ministero sostiene che il cumulo è possibile nei limiti delle intensità massime previste dal regolamento di esenzione applicabile per settore, fatte salve le specifiche disposizioni normative che regolano le singole misure finanziate all'interno del PNRR, nonché il rispetto del divieto di doppio finanziamento, conformemente a quanto evidenziato nella Circolare Rgs MEF 14 ottobre 2021, n. 21 e ulteriormente chiarito nella circolare Rgs del Mef del 31 dicembre 2021, n. 33.
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Pietro Mosella
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