giovedì 16/03/2023 • 06:00
Il Ministero della Giustizia chiarisce che, ai fini del primo popolamento dell'albo dei gestori della crisi, andranno considerati tutti gli incarichi giudiziali conferiti dal 17 marzo 2015 sino al 15 luglio 2022. Non viene tuttavia chiarito se le nomine successive al quadriennio vadano inserite nell'area dedicata alle ulteriori nomine o nell'area della comprovata esperienza.
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Si torna a parlare del primo popolamento dell'Albo dei Gestori della Crisi e dell'Insolvenza delle imprese – di cui al Capo II° del D.Lgs. 14/2019 (“Codice della crisi e dell'insolvenza”) – entrato in vigore il 16 marzo 2019, benché l'emanazione del Regolamento, con DM 3 marzo 2022 n. 75, in attuazione del disposto di cui all'art. 357, si sia avuta con pubblicazione in G.U. n. 143 solo il 21 giugno 2022 e solo il 30 dicembre 2022 è stato possibile disporre delle “Specifiche Tecniche” dell'Albo da parte del competete Ministero della Giustizia.
Il nuovo codice nel suo complesso, come noto, è entrato in vigore il 15 luglio 2022 e tutti questi sfasamenti temporali hanno generato per gli “addetti alla materia”, confusione e incertezze sulla loro applicazione.
Un tema su tutti è appunto proprio quello relativo all'iscrizione all'Albo da parte dei professionisti.
La norma di riferimento – art. 356 CCI co. 2 – ha previsto specificatamente che in relazione al “primo popolamento” possano accedere solo coloro che, negli ultimi 4 anni dall'entrata in vigore della norma in commento, abbiano maturato due procedure negli incarichi di curatori, commissari o liquidatori giudiziali.
In merito, acce
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