L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato due nuove FAQ riguardanti il Modello Redditi 2023 al fine di chiarire gli effetti di alcune novità normative sulla compilazione del quadro FC e, nell'ambito del quadro RQ, della sezione XXVI dedicata all'affrancamento delle quote di OICR.
Quadro FC
In tema di opzione per il monitoraggio CFC per ogni controllata estera devono essere compilati due distinti moduli del quadro FC. Lo sdoppiamento è finalizzato a consentire una indicazione più semplice e precisa delle perdite e delle altre eccedenze “virtuali” della CFC, ovvero, le perdite e le eccedenze della CFC calcolate nei periodi in cui non è attivata la tassazione per trasparenza (cfr. Circ. AE 27 dicembre 2021 n. 18/E, parr. 7.1 e 7.3).
In particolare:
il primo modulo deve essere compilato per determinare i redditi, le perdite e le altre eccedenze (ad esempio, gli interessi passivi) della CFC secondo le regole IRES (art. 167 c.7 TUIR). Le perdite e le eccedenze determinate in questo modulo del quadro FC potranno essere utilizzate in caso di eventuale tassazione per trasparenza nei periodi di imposta successivi, qualora si dovessero verificare le condizioni per l'applicazione della CFC di cui all'art. 167 c. 4 TUIR;
il secondo modulo ospita i dati relativi ai redditi, alle perdite e alle altre eccedenze della medesima CFC calcolati secondo i criteri semplificati indicati con il Provv. AE 27 dicembre 2021 n. 376652 in materia di ETR test. Le perdite e le eccedenze così determinate potranno essere utilizzate negli esercizi successivi ai fini dell'ETR test per stabilire se sia integrata la condizione stabilita all'art. 167 c. 4 TUIR.
Come ricordato nella FAQ, per il periodo di imposta 2021 e per i precedenti, in caso di attivazione del monitoraggio era prevista la compilazione di un solo modulo del quadro FC per ogni controllata estera; nella sezione relativa alle “perdite virtuali” era dunque consentito inserire le perdite calcolate secondo le modalità semplificate ovvero quelle calcolate in base alle regole IRES.
Quadro RQ sezione XXVI
Con la Legge di Bilancio 2023 è stata introdotta l'opzione per considerare realizzati i redditi di capitale di cui all'art. 44 c. 1 lett. g) TUIR e i redditi diversi di cui all'art. 67, c.1, lett. c-ter), TUIR derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio a condizione che sia assoggettata ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con l'aliquota del 14%, la differenza tra il valore delle quote o azioni alla data del 31 dicembre 2022 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione (art. 1, cc. 112 e 113, L. 197/2022).
Dato che l'opzione esplica effetti con riguardo esclusivamente ai redditi di capitale e diversi, e non anche con riguardo al reddito d'impresa, la sezione XXVI del quadro RQ del modello REDDITI SC 2023 può essere utilizzata eventualmente solo dalle società ed enti commerciali non residenti di cui all'art. 73 c. 1 lett. d) TUIR. Per tali soggetti, infatti, il comma 3 dell'art. 151 TUIR dispone che i redditi prodotti nel territorio dello Stato, ad eccezione dei redditi d'impresa di cui all'art. 23, c. 1, lett. e), concorrono a formare il reddito complessivo e sono determinati secondo le disposizioni del Titolo I, relative alle categorie nelle quali rientrano. Detta sezione non può, invece, essere utilizzata dalle società ed enti commerciali residenti per i quali, ai sensi dell'art. 81 del TUIR, il reddito prodotto da qualsiasi fonte provenga è considerato reddito d'impresa.
Fonte: FAQ AE 13 marzo 2023