martedì 14/03/2023 • 06:00
L’esenzione dalla tassazione dell’elettricità non ricomprende quella per l’estrazione di un prodotto energetico. Inoltre, per mantenere la capacità di produrre l’elettricità sono esenti le operazioni di stoccaggio che si svolgono all’interno della centrale elettrica.
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Con la sentenza C-571/21, riguardante l'interpretazione dell'art. 14 par. 1 lett. a) Direttiva 2003/96 e dell'art. 21 par. 3 Direttiva 2003/96, la Corte di Giustizia UE, chiamata a chiarire quale tipologia di consumo di energia elettrica sia esente dall'imposta sull'elettricità quando tale consumo sia destinato alla produzione di elettricità, in risposta alla prima questione ha escluso dall'esenzione l'elettricità utilizzata per l'estrazione della lignite da una miniera a cielo aperto qualora la prima venga utilizzata per la fabbricazione di un prodotto energetico, ma non anche la trasformazione ed il trattamento successivi di tale prodotto energetico in centrali elettriche ai fini della produzione di elettricità, purché tali operazioni siano indispensabili e contribuiscano direttamente al processo tecnologico di tale produzione.
Alla seconda questione, relativa all'esenzione dalla tassazione dell'elettricità utilizzata per mantenere la capacità di produrre l'elettricità stessa, la Corte ha risposto sostenendo l'esenzione delle operazioni di stoccaggio e di trasferimento della lignite che si svolgono all'interno della centrale elettrica, in quanto indispensabili e direttamente con...
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