sabato 11/03/2023 • 06:00
Per il Consiglio Nazionale dei Commercialisti le società di servizi svolgono solo attività ausiliaria all'esercizio della professione e in nessun caso possono svolgere attività a componente intellettuale, che deve rimanere esclusiva della sfera professionale.
redazione Memento
Il CNDCEC si è espresso in merito alla disciplina delle incompatibilità. È stato chiesto se una società commerciale avente ad oggetto attività tipiche della professione, ancorché non riservate dalla legge agli iscritti, si debba considerare, ai fini della verifica dell'incompatibilità, assimilata alle società di servizi strumentali, con la conseguenza che l'iscritto che ne sia socio e amministratore sarebbe soggetto alla verifica in ordine alla prevalenza del fatturato da attività professionale rispetto al fatturato della società ascrivibile all'iscritto; ovvero, esclusa l'assimilabilità alle società di servizi, se la medesima si debba considerare genericamente una società commerciale con la conseguente sussistenza di incompatibilità in capo all'iscritto.
Il Consiglio Nazionale ha osservato che le società di servizi svolgono solo attività ausiliaria all'esercizio della professione e in nessun caso possono svolgere attività a componente intellettuale, che deve rimanere esclusiva della sfera professionale.
L'Ordine dovrà verificare se l'attività di amministrazione sia svolta sulla base di un incarico professionale. Come evidenziato, tale fattispecie di esclusione dell'incompatibilità si riferisce a tutti quei casi in cui l'attività gestoria posta in essere dall'iscritto, coerentemente con le competenze professionali riconosciute dalla legge in capo ai Dottori commercialisti e agli Esperti contabili, venga svolta per conseguire l'interesse economico del soggetto che ha conferito l'incarico. Le citate Note interpretative individuano, a tal proposito, alcuni criteri per verificare la mancanza, in capo all'iscritto, di un interesse economico proprio, quali ad esempio:
- la presenza di un mandato scritto conferito dal cliente (avente data certa);
- la parcellazione dei compensi;
- in caso di esercizio di impresa per il tramite di una società, la mancata attribuzione di utili o dividendi (o la rinuncia ad essi) o loro assegnazione in misura non significativa (rapportando la significatività allo specifico fine imprenditoriale perseguito nel caso concreto);
- l'assenza di un reale o concreto interesse imprenditoriale da parte dell'iscritto;
- la partecipazione del tutto irrilevante al capitale sociale;
- la ricorrenza di situazioni di temporanee di estrema urgenza ed impossibilità di agire diversamente in assenza dei criteri sopra indicati, come nelle ipotesi di successione, eredità, donazioni, divorzi, etc.
FONTE: PO 9 marzo 2023 n. 139
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