giovedì 09/03/2023 • 06:00
L'Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento in merito al bonus facciate ed alla fattura d'acconto: il fornitore deve indicare in ciascuna fattura l'esatto ammontare dello sconto concesso, corrispondente alla detrazione spettante in base all'importo fatturato, anche in caso di sconto parziale.
redazione Memento
L'Agenzia delle Entrate ha risposto ad un interpello posto da una azienda che aveva convenuto di optare per l'opzione di sconto in fattura in relazione agli interventi di recupero edilizio rientranti nel bonus facciate.
Ha spiegato il Fisco che i soggetti che hanno diritto alle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica riduzione del rischio sismico, ecc., anche nella misura del 110% (Superbonus), devono comunicare l'opzione per la cessione del corrispondente credito a soggetti terzi, oppure per il contributo sotto forma di sconto entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione. Il fornitore che ha applicato lo sconto in fattura può, a sua volta, compensare il credito a far data dal 10 del mese successivo a quello in cui l'Agenzia delle Entrate riceve la comunicazione.
Il fornitore che ha applicato lo sconto in fattura può, a sua volta, compensare il credito a far data dal 10 del mese successivo a quello in cui l'Agenzia delle Entrate riceve la comunicazione, con modalità e tempi analoghi a quelli previsti per l'analogo beneficiario, ferma restando la possibilità, in alternativa alla compensazione, di optare per la cessione del credito.
Al fine di dare evidenza dell'esercizio dell'opzione da parte del committente per la fruizione della detrazione nella modalità alternativa dello “sconto in fattura”, il fornitore deve indicare in ciascuna fattura l'esatto ammontare dello sconto concesso, corrispondente alla detrazione spettante in base all'importo fatturato, anche in caso di sconto parziale. Diversamente, laddove il corrispettivo dovuto sia stato indicato nella fattura senza esporre lo sconto (presumibilmente al fine di finanziare l'avvio dei lavori), il fornitore non ha titolo per maturare il credito di imposta, poiché lo sconto non trova riscontro in fattura. In tale ultima ipotesi, conseguentemente, l'agevolazione può essere fruita solo dal committente, direttamente sotto forma di detrazione, salva la successiva possibilità di cedere terzi un credito di imposta pari alla detrazione spettante.
FONTE: Risp. AE 8 marzo 2023 n. 247
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