mercoledì 08/03/2023 • 17:01
Con la risposta dell’8 marzo 2023 n. 246, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in tema di imposta sostitutiva dell'IRPEF prevista per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera, relativamente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa sulla vita.
redazione Memento
L'Agenzia delle Entrate ha riposto ad un quesito posto dall'istante, attualmente residente in Germania, che intende trasferire la propria residenza fiscale in Italia in uno dei comuni indicati dall'art. 24-ter DPR 917/86 con meno di 20.000 abitanti e che percepisce una rendita vitalizia da un ente privato tedesco erogata in base alla sottoscrizione di una polizza di assicurazione sulla vita avente finalità di copertura del rischio di invalidità permanente.
Con la documentazione integrativa l'istante precisa che tale rendita è erogata a causa della sua disabilità. Se l'istante non si fosse ammalato, l'assicuratore avrebbe pagato la somma assicurata alla fine del periodo assicurativo fissato per l'anno 2029 per intero in unica soluzione oppure come pensione mensile, erogata fino alla morte dell'assicurato.
A tal proposito, l'istante chiede all'Agenzia delle Entrate se può accedere al regime di cui all'art. 24-ter DPR 917/86 riservato alle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera.
Sulla base di quanto rappresentato dall'istante e dalla documentazione allegata, l'Agenzia delle Entrate, con la risposta dell'8 marzo 2023 n. 246, rileva che la sottoscrizione della polizza in oggetto è di natura volontaria e l'erogazione delle prestazioni a favore dell'istante non richiedono il raggiungimento di alcun requisito anagrafico pensionistico. In particolare, come chiarito con la documentazione integrativa, la rendita vitalizia è percepita dall'istante a fronte di un contratto di assicurazione sulla vita, stipulato con un ente privato tedesco, finalizzato (in parte) alla copertura del rischio di invalidità permanente.
La sottoscrizione della richiamata polizza non ha una finalità previdenziale, volta a garantire all'iscritto una pensione integrativa nella forma di rendita o di capitale e, pertanto, la rendita in esame non è riconducibile nell'ambito dei redditi di cui all'art. 49 c. 2 lettera a) DPR 917/86 e, dunque, si ritiene che l'istante non possa accedere al regime di favore previsto dall'art. 24-ter DPR 917/86.
Fonte: Risp. AE 8 marzo 2023 n. 246
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