mercoledì 08/03/2023 • 16:06
L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 245 dell'8 marzo 2023, ha chiarito gli adempimenti e le sanzioni applicabili al sostituto d'imposta e al collaboratore, in caso di fruizione indebita del regime forfettario da parte di quest'ultimo.
redazione Memento
Con la risposta n. 245 dell'8 marzo 2023, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in caso di fruizione indebita del regime forfettario da parte del lavoratore, per la ritenuta d'acconto non operata sui compensi il sostituto d'imposta deve operare, seppur tardivamente, le ritenute d'acconto e versarle con la maggiorazione a titolo di interesse, nonché rilasciare la certificazione unica relativa all'anno di riferimento e presentare il Modello 770 indicando i dati corretti.
Circa le sanzioni, al lavoratore si applicano quelle per l'errata fatturazione e tardiva liquidazione e versamento dell'IVA; se il sostituto dimostra che, osservando la normale diligenza, non sarebbe stato in grado di verificare che il collaboratore/sostituito era privo dei requisiti per applicare il regime forfetario, può ritenersi non responsabile delle violazioni per omessa o tardiva esecuzione e versamento delle ritenute, trasmissione delle certificazioni uniche e del modello 770 con dati errati) e, conseguentemente, delle sanzioni ad essere relative.
Si ricorda che possono accedere al regime forfetario sia i contribuenti che iniziano una nuova attività di impresa, arte o professione e presumono di conseguire ricavi o compensi non superiori a € 85.000 (€ 65.000 fino al periodo d'imposta 2022), sia coloro che già sono in attività e, nell'anno precedente all'applicazione del regime forfetario, hanno conseguito ricavi o compensi entro la soglia indicata (art. 1 c. 54 L. 190/2014 e art. 1 c. 54 lett. a) L. 197/2022 – legge di bilancio 2023).
Chi applica il regime forfetario beneficia di una serie di semplificazioni contabili, tra le quali la possibilità di non esercitare la rivalsa ai fini IVA e di non essere soggetti alla ritenuta d'acconto in relazione ai ricavi o compensi percepiti; a tal fine occorre rilasciare un'apposita dichiarazione al sostituto dalla quale risulti che il reddito cui le somme percepite afferiscono è soggetto all'imposta sostitutiva in esame.
Nel caso di specie, il collaboratore ha dichiarato sia nel 2021 che nel 2022 di avvalersi del regime forfetario e, di conseguenza, le prestazioni rese dal 2021 a ottobre 2022 sono state fatturate dal medesimo senza esposizione dell'IVA e il sostituto ha corrisposto i compensi senza applicare la ritenuta d'acconto. A novembre 2022, il collaboratore ha comunicato di aver superato la soglia dei ricavi o compensi. Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, per i compensi fatturati nel 2021 e nel 2022 in regime forfetario e corrisposti nel 2022, per i quali il collaboratore dovrebbe aver già emesso note di credito a storno delle predette fatture e riemesso fatture in regime ordinario, il sostituto deve operare, seppur tardivamente, le ritenute d'acconto, e versarle con la maggiorazione a titolo di interesse, nonché rilasciare la certificazione unica per il 2022 e presentare il Modello 770/2023 indicando i dati corretti.
Fonte: Risp. AE 8 marzo 2023 n. 245
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