lunedì 06/03/2023 • 17:32
Con il comunicato stampa del 6 marzo 2023, il CNDCEC ha informato che, nel corso dell’audizione tenutasi presso la Commissione Bilancio del Senato, ha presentato alcune proposte su giustizia tributaria e crisi d’impresa.
redazione Memento
In materia di giustizia tributaria, il CNDCEC ha proposto di abrogare l'innalzamento a 5.000 euro del limite di valore per il giudizio monocratico tributario di primo grado, tutelando così il valore della collegialità degli organi di giustizia tributaria.
La recente riforma della giustizia tributaria ha attribuito alla competenza del giudice monocratico in primo grado le controversie entro il limite di 3.000 euro di valore, con l'obiettivo di deflazionare il contenzioso delle Corti di giustizia tributaria di primo grado, sottraendo al giudice collegiale la decisione sulle controversie di minor valore.
L'art. 40 c. 2 DL 13/2023 (c.d. Decreto PNRR3), che il CNDCEC propone di abrogare, interviene su tale disciplina al fine di ridurre ulteriormente i tempi del processo tributario di merito, innalzando quel limite da 3.000 euro a 5.000. L'estrema complessità ed eterogeneità del giudizio tributario, che richiede all'organo giudicante competenze specialistiche tanto nelle materie giuridiche quanto in quelle economico-aziendali, non facilmente rinvenibili in un unico soggetto, induce ancora oggi a ritenere che la collegialità degli organi di giustizia tributaria sia un valore da preservare, indipendentemente dal valore della controversia.
Sulla crisi d'impresa, invece, il CNDCEC punta a rafforzare le misure volte ad incentivare l'accesso delle imprese alla composizione negoziata, alla luce delle principali difficoltà segnalate dagli operatori nei primi mesi di operatività del nuovo istituto, quali quelle legate alla gestione del debito verso l'erario o gli enti pubblici e della opportunità della previsione di ulteriori vantaggi per i creditori che partecipano alle trattative.
La proposta emendativa del CNDCEC consentirebbe al debitore di raggiungere un accordo per la decurtazione o la dilazione dei debiti tributari o contributivi, anche se già affidati in carico all'agente della riscossione, e dei debiti per accessori, funzionale al buon esito delle trattative.
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