venerdì 03/03/2023 • 08:30

OIC 35: gli emendamenti OIC per la prima applicazione

Tutti gli enti del terzo settore che per la prima volta redigeranno il loro bilancio in base all’OIC 35 hanno la facoltà di utilizzare le semplificazioni di prima applicazione previste dagli emendamenti al principio contabile sugli ETS approvati dal Consiglio di Gestione dell’OIC.

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redazione Memento

Tutti gli enti del terzo settore (ETS) che per la prima volta redigeranno il loro bilancio in base al nuovo principio contabile OIC 35 potranno utilizzare le semplificazioni di prima applicazione previste nel provvedimento. Lo ha comunicato l'OIC, Organismo Italiano di Contabilità, pubblicando gli emendamenti al medesimo principio contabile.

L'OIC 35, volto a recepire le specificità del settore italiano no-profit nei loro bilanci, è stato approvato dall'OIC nel febbraio dello scorso anno. Il testo originario prevedeva, solo per coloro che utilizzavano l'OIC 35 nel bilancio chiuso o in corso al 31 dicembre 2021, alcune disposizioni di prima applicazione. In particolare consentiva loro di non presentare il bilancio comparativo del precedente esercizio e, nel caso di applicazione prospettica, di non rilevare al fair value le transazioni non sinallagmatiche (quelle per le quali non è prevista una controprestazione) intervenute nel corso dell'esercizio se la stima del fair value risultava eccessivamente onerosa.

Le semplificazioni sono ora state estese, appunto, a tutti gli enti che per la prima volta applicheranno l'OIC 35 per redigere il loro bilancio.

L'OIC 35 disciplina i criteri per:

(i) la presentazione dello stato patrimoniale, del rendiconto gestionale e della relazione di missione degli enti del Terzo Settore, con particolare riguardo alla loro struttura e al loro contenuto; e

(ii) la rilevazione e valutazione di alcune fattispecie tipiche degli enti del Terzo Settore.

Sono state espressamente indicate le specificità degli enti del Terzo Settore per le quali le regole contabili ordinarie avrebbero fornito una rappresentazione contabile non appropriata con la finalità non lucrativa degli ETS e la normativa di riferimento prevista per i loro bilanci. Invece, per tutte le altre operazioni, per le quali non è stata prevista una disciplina specifica, si applicano le regole ordinarie di rilevazione e valutazione dei principi contabili OIC in vigore.

Il principio contabile nella parte dispositiva contiene previsioni specifiche in tema di:

  • postulati di bilancio indicando i destinatari primari del bilancio e regole per la valutazione della continuità aziendale di un soggetto ETS;
  • transazioni non sinallagmatiche che rappresentano un aspetto rilevante degli ETS, tra le quali assume particolare rilievo il modello contabile previsto per quelle vincolate;
  • quote associative e apporti da soci fornitori dando indicazioni sull'iscrizione e sulla rilevazione degli stessi;
  • svalutazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali prevedendo che ai fini della determinazione del valore d'uso gli ETS usano l'approccio semplificato previsto dall'OIC 9.

Come noto, l'art. 1 DM 5 marzo 2020 stabilisce che gli  Enti del Terzo Settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione nonché dal modello di rendiconto per cassa. Per tutti i documenti citati sono stati forniti i modelli di riferimento in Allegato al DM ripresi in Appendice all'OIC 35 e da questo integrati se ritenuto necessario. Gli schemi devono essere considerati “fissi” tuttavia gli enti destinatari degli schemi possono ulteriormente suddividere le voci precedute dai numeri arabi o da lettere minuscole dell'alfabeto, senza eliminare la voce complessiva e l'importo corrispondente, quando questo favorisce la chiarezza del bilancio. Si possono anche raggruppare le citate voci quando il raggruppamento è irrilevante o quando esso favorisce la chiarezza del bilancio. Se ricavi, rendite, proventi o entrate di cassa complessive dell'ente risultano inferiori a 220 mila euro, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto di cassa.

Fonte: Emendamenti al principio contabile OIC 35

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