mercoledì 01/03/2023 • 14:20
Con l’Avviso del 28 febbraio 2023, l’Agenzia delle Dogane ha comunicato l’avvenuta integrazione in TARIC del regolamento concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (c.d. REACH).
redazione Memento
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L’Agenzia delle Dogane, con l’Avviso del 28 febbraio 2023, ha comunicato l’avvenuta integrazione in TARIC delle misure relative alle sostanze chimiche pericolose di cui all’allegato XVII del Reg. CEE 1907/2006 (c.d. REACH, acronimo di "Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals") concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle suddette sostanze.
I Servizi della Commissione europea hanno provveduto a implementare nella banca dati TARIC le misure per tutelare la salute umana e l’ambiente, inizialmente (01/10/2019), con riferimento alle sostanze per le quali l’immissione sul mercato è subordinata al possesso di un’autorizzazione rilasciata dalla Commissione stessa (Cfr. Titolo VII-Allegato XIV Reg. REACH) e, successivamente (10/02/2023), con riguardo alle restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi (Cfr. Titolo VIII- Allegato XVII Reg. “REACH”).
In relazione alle suddette prescrizioni, il regolamento prevede, inoltre, alcune deroghe per entrambe le fattispecie (autorizzazione e restrizioni).
Le sostanze chimiche incluse nell'Allegato XIV possono essere importate nel territorio dell'UE o immesse sul mercato solo se autorizzate da una singola Decisione della Commissione UE (sostanze con codice documento C073). L'inserimento nella dichiarazione doganale del numero identificativo dell’autorizzazione REACH concessa all'importatore è obbligatorio e consente la più celere verifica del rispetto dei requisiti previsti, accelerando lo sdoganamento delle merci, a vantaggio dei traffici commerciali interessati.
Una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela o di un articolo, per la quale l'Allegato XVII contiene una restrizione, non può essere fabbricata, immessa sul mercato o utilizzata a meno che non sia conforme alle condizioni della colonna 2 dell’Allegato XVII. L’operatore doganale che rispetta queste condizioni, al momento della presentazione della dichiarazione doganale, non è tenuto all’esibizione di un certificato o prova dell’adempimento, ma deve attestare, mediante l’indicazione dei codici documento tipo “Y”, sotto la propria responsabilità e a pena di sanzioni previste per dichiarazioni false o mendaci, di avervi provveduto.
Fonte: Avviso AD 28 febbraio 2023
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