X

Homepage

  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali
  • Info dagli ordini
  • Podcast
  • Video
  • Rassegna stampa
  • Archivio ultime edizioni
  • Il mio archivio

Scopri i nostri servizi esclusivi

Registrati alla Newsletter

Iscriviti al canale WhatsApp

Segui il canale Spotify

  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali
Altro
  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali
  • ARGOMENTI
  • Crisi di impresa
  • PNRR3
Altro

martedì 28/02/2023 • 06:00

Impresa Decreto PNRR 3

Composizione negoziata della crisi: strumento in soccorso delle imprese

Con il Decreto PNRR3, il Governo mira a semplificare ulteriormente le richieste formali di adesione alla composizione negoziata della crisi, quale immediata soluzione in soccorso delle imprese. Un'agevolazione finalizzata ad accrescere l'appeal dello strumento e ad agevolarne il suo utilizzo e possibilmente il suo successo.

di Sonia Mazzucco - Dottore Commercialista ODCEC Roma e Revisore Legale

+ -
  • Tempo di lettura 1 min.
  • Ascolta la news 5:03

  • caricamento..

Il Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 2023 ha approvato il DL 13/2023 (PNRR3), nel quale sono state approvate le “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale degli investimenti Complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”, pubblicato nella GU n. 47 nella stessa data e con entrata in vigore il successivo 25 febbraio.

Detto Decreto, suddiviso in tre parti, dedica la Parte II° alle “Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa”, di cui vale la pena in questa sede soffermarsi sul Capo VII°, Titolo II°, relativo alle “Disposizioni urgenti in materia di giustizia”, ed in particolar modo all'art. 38 sulle “Disposizioni in materia di crisi di impresa”.

Il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D.Lgs. 14/2019) è entrato oramai in pieno vigore dal 15 luglio 2022 (con alcune norme introdotte in via anticipatoria da marzo 2019), oggetto già di modifiche con il D.Lgs. 83/2022 e con la L. 122/2022, al fine di recepire le previsioni della Direttiva Insolvency (2019/1023) e del DL 118/2021. Quest'ultimo D.L. è stato pubblicato in GU il 24 agosto 2022 a seguito del lavoro svolto dalla Commissione di Giustizia presieduta dalla Prof. Pagni, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento d'azienda, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia. Sin da subito è emerso come la più rilevante novità fosse rappresentata dall'introduzione di un nuovo strumento di gestione e risoluzione della crisi d'impresa, la “Composizione Negoziata della crisi” (Titolo II°, artt. 12 e ss. del CCII), con entrata in vigore stabilita nella data del 15 novembre 2021, quale intervento che mettesse in armonia la normativa nazionale con la Direttiva dell'UE n. 1023/2019. La Composizione negoziata, in estrema sintesi, rappresenta il procedimento attraverso il quale un imprenditore commerciale e/o agricolo, “che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza”, può richiedere la nomina di un esperto indipendente con il compito principale di facilitare ed agevolare accordi volti a pianificare la ripresa tra l'imprenditore ed i suoi creditori, affinché in tal modo si realizzi un sistema semplificato e più tempestivo di gestione e risoluzione della crisi d'impresa.

La composizione negoziata non valorizzata

Oramai a poco più di un anno dalla sua introduzione, la casistica restituisce un dato non confortante sulla Composizione Negoziata, laddove non risultano essere state valorizzate le sue potenzialità; ciò è chiarito anche da Unioncamere, che all'esito delle ultime analisi sui dati relativi all'utilizzo dello strumento, riferisce essere stato scarsamente utilizzato ed in modo differente nelle aree del nostro Paese, concentrandosi al centro e al nord e risultando nella pratica assente al sud. Le cause, si leggono nella ricerca, sarebbero da ricollegarsi ad una mancanza di fiducia dello strumento considerata “anticamera del fallimento” e alle difficoltà ad approntare la documentazione necessaria per aderire alla procedura.

Il nuovo piano di rateazione

Ecco allora che in questo scenario si introduce l'intervento di modifica di cui al D.L. in argomento, ed in particolare l'art. 38, che ha introdotto agevolazioni finalizzate ad accrescere l'appeal dello strumento e ad agevolarne il suo utilizzo e possibilmente il suo successo.

L'intervento del Governo, quindi, mira a semplificare ulteriormente le richieste formali di adesione allo strumento per una maggiore applicazione della Composizione quale immediata soluzione, in soccorso delle imprese in crisi. Nell'ambito della Composizione Negoziata, il D.L. n. 13/2023 è specificatamente intervenuto con l'art. 38 laddove ha previsto che, nell'ipotesi disciplinata dall'art. 25-bis, comma 4, del CCII, l'Agenzia delle Entrate possa concedere un piano di rateazione fino a 120 rate nel caso di comprovata e grave situazione di difficoltà dell'impresa rappresentata nell'istanza depositata ai sensi del medesimo articolo e sottoscritta dall'esperto. Questa prima novità, in pratica, incide sulle c.d. “misure premiali”, con l'allungamento del piano di rateazione che precedentemente il legislatore consentiva fino a un massimo di 72 rate mensili delle somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta, IVA e IRAP non ancora iscritte a ruolo e relativi accessori.

E' poi stato previsto al secondo comma dell'art. 38 che, dalla data della pubblicazione nel R.I. dei contratti o degli accordi di cui all'art. 23, co. 1, lettere a) e c) e co. 2, lettera b), del CCII – ovvero dal momento in cui si considera conclusa la procedura di composizione negoziata – si applichi l'art.  26, co. 3-bis, del Decreto n. 633/1972 in relazione alla disciplina delle rettifiche degli imponibili, ovvero la circostanza per la quale l'imprenditore emetta la nota di variazione IVA per mancato pagamento con le stesse modalità contemplate nei casi di concordati preventivi e di accordi di ristrutturazione, cioè obbligando il debitore ad annotare in aumento le note e a riversare il debito.

La dichiarazione sostitutiva

L'art. 38 prevede poi al comma 3 che al fine di accelerare l'accesso alla Composizione Negoziata, al momento della presentazione dell'istanza di cui all'art. 17 del CCII, l'imprenditore possa depositare in sostituzione delle certificazioni previste dal co. 3, lettere e), f) e g), del medesimo art. 17 (certificato unico dei debiti tributari, della situazione debitoria complessiva richiesta all'Agenzia delle Entrate e dei debiti contributivi e per premi assicurativi), una autodichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. art. 46 del DPR 445/2000 quale attestazione di aver richiesto, almeno dieci giorni   prima della presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto, le certificazioni medesime. Viene infine previsto che dette disposizioni si applichino a tutte le istanze presentate alla data di entrata in  vigore  del Decreto in argomento (25.2.2023) e a quelle presentate sino al 31 dicembre 2023. In buona sostanza, con il D.L. n. 13/2023, il Consiglio dei Ministri ha inteso appunto snellire l'iter formale per aderire alla procedura di Composizione Negoziata con l'obiettivo – come detto – di renderla più fruibile; va da sé che certamente la possibilità di produrre un'autodichiarazione da parte dell'imprenditore non dovrebbe più far soffrire la procedura di ritardi ed intoppi legati alle richieste dei citati certificati tributari e previdenziali. Inoltre, l'incidenza nella misura premiale, con una maggiore dilazione a 120 giorni, dovrebbe consentire di accrescerne l'interesse da parte dei fruitori della procedura, considerato anche che ad oggi solo il 5% dei casi di Composizione Negoziata (dati Unioncamere) ha avuto un esito positivo e la maggior parte degli esiti negativi è causa di mancate prospettive di risanamento, esito sfavorevole delle trattative e rinuncia delle procedure da parte degli imprenditori.

Nessuna proposta di accordo transattivo

In conclusione, a completezza di trattazione, si precisa che la bozza del DL, che riportava la norma qui in argomento al progressivo n. 40 invece di 38, nella sua formulazione originaria conteneva un ulteriore comma, espunto nella sua versione definitiva. In particolare, era previsto che nel corso delle trattative avviate per la Composizione Negoziata (di cui all'art. 17, co. 5, del CCII), l'imprenditore potesse formulare proposte di accordi transattivi all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, all'INPS e all'INAIL, che – condizionatamente al raggiungimento di un contratto o di un accordo ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettere a) e c) – prevedessero il pagamento (parziale o dilazionato), del debito e dei relativi accessori in misura non inferiore al pagamento previsto in caso di liquidazione. La proposta di accordo avrebbe prodotto i suoi effetti solo se parte di un processo verbale sottoscritto dalle parti, dal giudice e dal cancelliere dopo che il giudice, sentito l'esperto sul fatto che le trattative fossero in corso e si stessero svolgendo secondo correttezza e buona fede, ne avrebbe valutato la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale e ne avrebbe verificato l'assenza di pregiudizio per gli altri creditori.

Ebbene la bozza prevedeva, in estrema sintesi, che si potesse applicare la transazione (senza possibilità di cram down), anche alla Composizione Negoziata, sino ad oggi riservata al concordato preventivo e all'accordo di ristrutturazione dei debiti, ed esclusa negli istituti di regolazione della crisi. La scelta di escludere tale opportunità prevista nella bozza del D.L. rappresenta una mancata occasione per rendere la Composizione ancora più fruibile e d'interesse verso gli imprenditori richiedenti. Certamente ora si aprirà un altro periodo di osservazione nel quale ci si augura che tale procedura possa trovare la sua più idonea collocazione, in armonia con le ragioni che hanno portato la Commissione di Giustizia ad inserirla tra i nuovi strumenti di risanamento, ovvero superare la crisi in tempi inferiori rispetto ad altre alternative soluzioni ed avere un procedimento più snello, più semplice ma allo stesso tempo egualmente efficace.

Contenuto riservato agli abbonati.
Vuoi consultarlo integralmente? Abbonati o contatta il tuo agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.
Quotidianopiù è anche su WhatsApp! Clicca qui per iscriverti gratis e seguire tutta l'informazione real time, i video e i podcast sul tuo smartphone.

© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.

Registrati gratis

Per consultare integralmente tutte le news, i podcast e i video in materia di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale, la rassegna stampa del giorno e ricevere quotidianamente la tua newsletter

Iscriviti alla Newsletter

Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

Funzionalità riservata agli abbonati

Per fruire di tutte le funzionalità e consultare integralmente tutti i contenuti abbonati o contatta il tuo agente di fiducia.

Trovi interessante questo video?

Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o contatta il tuo agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.

Ricerca Vocale

Clicca sul microfono per cominciare a registrare il messaggio.

“ ”