lunedì 13/02/2023 • 16:41
Con la risposta del 13 febbraio 2023 n. 212, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla possibilità di conteggiare l'IVA indetraibile sia ai fini della determinazione dell'Ecobonus e del Bonus facciate sia del relativo credito d'imposta da cedere a terzi.
redazione Memento
Una società chiede all'Agenzia delle Entrate la possibilità di cedere il credito d'imposta derivante dall'IVA indetraibile, rimasta a suo carico, a causa dell'impossibilità di farla rientrare nello sconto in fattura.
L'Agenzia delle Entrate, con la risposta del 13 febbraio 2023 n. 212, ha chiarito che la possibilità di considerare agevolabile anche l'importo dell'IVA non detraibile è prevista dall'art. 119 c. 9-ter DL 34/2020, in base al quale l'IVA non detraibile, anche parzialmente, si considera nel calcolo dell'ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente.
Tale disposizione, secondo l'Agenzia delle Entrate, trova applicazione limitatamente agli specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di misure antisismiche, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici previsti dallo stesso articolo 119 e non è estensibile a interventi diversi da quelli che danno diritto al c.d. Superbonus.
A tal proposito, l'Agenzia ritiene che il citato comma 9-ter non è estensibile a interventi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus. Si tratta di chiarimenti circoscritti al Superbonus con riferimento al quale il legislatore ha introdotto una disposizione di favore.
Al di fuori di questa fattispecie, tornano applicabili le disposizioni e i principi generali, più volte chiariti dall'Agenzia, ivi compresi quelli che regolano la determinazione del reddito d'impresa.
Per il reddito d'impresa, in particolare, si ricorda l'art. 110 TUIR, in base al quale l'importo dell'IVA oggettivamente indetraibile anche a seguito di opzione per la separazione dell'attività è una componente di costo da considerare ai fini delle detrazioni spettanti.
Ne consegue la possibilità per l'istante di conteggiare l'IVA indetraibile sia ai fini della determinazione dei Bonus prospettati e sia del relativo credito d'imposta da cedere a terzi.
Tale principio è stato da ultimo confermato con la Circ. AE 23 giugno 2022 n. 23/E che, commentando la possibilità di considerare agevolabile anche l'importo dell'IVA non detraibile prevista dall'art. 119 c. 9ter DL 34/2020, in merito al Superbonus, ha ribadito che resta fermo che l'IVA oggettivamente indetraibile per espressa previsione di legge, nonché quella indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione delle operazioni esenti costituisce una componente di costo dei beni/servizi ammessi a beneficiare del Superbonus, in quanto direttamente riconducibili alle singole operazioni di acquisto per le quali non è previsto il diritto di detrazione ai fini IVA.
Con ciò confermando, esplicitamente, anche per il Superbonus un principio generale già vigente per le altre detrazioni edilizie diverse dal Superbonus stesso.
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