venerdì 10/02/2023 • 14:46
La Cassazione, con la sentenza n. 3901 del 9 febbraio 2023, ha stabilito che solo se il debito è estinto le fatture da ricevere diventano sopravvenienze attive.
redazione Memento
Con la sentenza n. 3901 del 9 febbraio 2023, la Cassazione ha stabilito che un debito per fatture ancora da ricevere, che viene mantenuto in bilancio ma il cui importo resta immutato rispetto all'esercizio precedente, non comporta in automatico l'imputazione di una sopravvenienza attiva. L'immodificazione dell'importo delle fatture da ricevere non costituisce, infatti, un riscontro certo dell'estinzione del debito.
Si ricorda che il requisito della certezza dell'estinzione di una posizione debitoria identifica la sopravvenienza attiva e l'anno di imputazione. Infatti, secondo l'orientamento consolidato, in tema di imposte sui redditi d'impresa, la sopravvenuta insussistenza di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi, che costituisce sopravvenienza attiva (art. 88 c. 1 DPR 917/86), si realizza in tutti i casi in cui una posizione debitoria, già annotata come tale, si ritiene cessata e assume in bilancio una connotazione attiva, con il conseguente assoggettamento a imposizione nell'esercizio in cui tale posta attiva emerge in bilancio e acquista certezza (Cass. 10 agosto 2022 n. 24580, Cass. 23 gennaio 2020 n. 1508 e Cass. 22 settembre 2006 n. 20543).
Anche in dottrina è stato chiarito che la sopravvenienza deve avere per presupposto un'operazione rilevante ai fini delle imposte sui redditi, intendendosi per rilevante anche la cancellazione di un debito (es. per remissione), che certamente modifica l'oggetto di una obbligazione incidendo sulla posta, così trasformata in un 'provento fiscalmente rilevante.
Nel caso di specie, un'associazione, nel 2006, tanto nel bilancio di apertura quanto in quello di chiusura presentava la voce "fatture da ricevere" per un importo pari a € 60.000; tale voce nel corso dell'anno successivo non presentava movimentazioni, pertanto l'importo era rimasto invariato. Secondo i giudici della Cassazione, un debito iscritto nel 2006 secondo le regole di cui all'art. 109 c. 1 TUIR, ancorché non ancora pagato, in assenza di un evento obiettivo di cancellazione della posta passiva, non poteva imputarsi al 2007 quale sopravvenienza attiva. Nel caso in cui il debito rilevato nel 2006 fosse stato una passività fittizia, l'accertamento avrebbe dovuto essere imputato all'esercizio in cui la passività è stata iscritta, quindi al 2006 e non al 2007 a titolo di sopravvenienza attiva.
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