mercoledì 08/02/2023 • 14:41
L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 203 del 7 febbraio 2023, ha chiarito le modalità (annotazione contabile/nota di variazione/richiesta di rimborso) con cui recuperare l'IVA in caso di errata applicazione del reverse charge a operazioni esenti IVA.
redazione Memento
Con la risposta n. 203 del 7 febbraio 2023, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che in caso di errore nel reverse charge dovuto all'applicazione dell'IVA a operazioni esenti, non imponibili o non soggette a IVA, il cessionario/committente debitore dell'imposta può correggere l'errore commesso tramite delle mere annotazioni contabili di senso contrario a quelle erroneamente eseguite e che intende neutralizzare, salva l'ipotesi in cui non abbia potuto esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA. In tale caso, è espressamente prevista la possibilità di recuperare l'IVA non detratta tramite una nota di variazione o, se non sussistono più i tempi di cui all'art. 26 c. 3 DPR 633/72, mediante la richiesta di rimborso (art 21 c. 2 D.Lgs. 546/92 ora art. 30 ter DPR 633/72) (cfr art. 6 c. 9 bis3 D.Lgs. 471/97).
Si ricorda che la disciplina di cui all'art. 26 DPR 633/72, secondo cui se un'operazione per la quale è stata emessa fattura, successivamente alla registrazione, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione l'imposta corrispondente alla variazione, si applica anche alle ipotesi in cui le operazioni sono soggette al reverse charge (art. 26 c. 10).
Nel caso di specie, la società istante opera nel settore dei giochi online e per effettuare la raccolta delle scommesse sugli eventi sportivi ha acquistato da terzi una serie di servizi assoggettandoli ad IVA tramite reverse charge. Dopo aver affidato ad una società di consulenza aziendale il compito di individuare i servizi necessari e indispensabili per la raccolta delle scommesse, in quanto tali esenti da IVA, chiede se sia possibile, nel termine di due anni dalla data del pagamento, presentare istanza di rimborso per l'IVA versata e non dovuta. Come chiarito dall'AE, la società può correggere l'errore con annotazioni contabili di senso contrario o, nel caso in cui non abbia detratto l'IVA, recuperarla tramite nota di variazione o rimborso. Nell'ipotesi del reverse charge, infatti, essendoci coincidenza tra il soggetto debitore e creditore dell'imposta, si evita il rischio che, ricorrendo al rimborso c.d. anomalo in luogo della nota di variazione, l'IVA rimborsata al cedente/prestatore non sia restituita dal cessionario/committente che l'ha originariamente detratta.
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