mercoledì 08/02/2023 • 06:00
Il modello IVA 74-bis contenente la dichiarazione di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta amministrativa, riservato ai curatori della liquidazione giudiziale e ai commissari liquidatori, è stato reso disponibile nel sito dell’Agenzia delle Entrate.
L’Agenzia delle Entrate con provvedimento 6 febbraio 2023 Prot. n. 36026/2023 ha approvato il Modello IVA 74 bis, con le relative istruzioni, concernente le operazioni effettuate nella frazione d’anno antecedente la dichiarazione di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta amministrativa, riservato ai curatori della liquidazione giudiziale e ai commissari liquidatori. Il modello deve essere utilizzato a partire dall’anno d’imposta 2023.
All’origine dell’aggiornamento l’evoluzione normativa e, in particolare, la rivisitazione del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza operata dal D.Lgs. 14/2019 con l’intento di consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese e salvaguardare la capacità imprenditoriale degli operatori economici che incorrono in un fallimento d’impresa a causa di particolari contingenze.
Il modello è disponibile in formato elettronico sul sito dell’Agenzia delle entrate. Può essere scaricato anche da altri siti e stampato, ma rispettando le caratteristiche tecniche e grafiche stabilite nell’allegato A al provvedimento.
Soggetti obbligati alla presentazione
La dichiarazione di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta amministrativa deve essere presentata dai curatori o dai commissari liquidatori, entro quattro mesi dalla data di nomina, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati: qualora il termine sopra indicato cada di sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.
Copia della dichiarazione deve essere conservata dal curatore o dal commissario liquidatore. I dati contabili devono riferirsi alle operazioni effettuate nella parte dell’anno solare anteriore alla dichiarazione di liquidazione giudiziale o alla dichiarazione di liquidazione coatta amministrativa. Nel modello, tutti gli importi devono essere indicati in unità di euro, arrotondando l’importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite.
Contenuto del modello
I curatori della liquidazione giudiziale o i commissari liquidatori devono presentare altresì la dichiarazione annuale relativa a tutto l’anno d’imposta, costituita da due moduli:
Fallimento nel corso del periodo d’imposta 2022
Nel caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa dichiarati nel corso del periodo 2022, i curatori fallimentari o i commissari liquidatori devono innanzitutto presentare, esclusivamente in via telematica ed entro 4 mesi dalla nomina, apposita dichiarazione (precedente modello IVA 74-bis rispetto a quello in commento) con riferimento alle operazioni registrate nella parte dell’anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.
Finalità di questa dichiarazione è quella di consentire all’Erario l’eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale, mentre l’eventuale credito risultante da tale modello non può essere chiesto a rimborso. Il credito potrà essere chiesto a rimborso solamente dopo la presentazione della dichiarazione di cessazione dell’attività (art. 35 DPR 633/72), dopo l’ultimazione di tutte le operazioni rilevanti a fini IVA con l’ultima dichiarazione prima della chiusura della procedura concorsuale.
I curatori fallimentari (o i commissari liquidatori) devono poi presentare, per conto del contribuente, la dichiarazione annuale IVA relativa a tutto l’anno comprensiva di due moduli:
Tutti i quadri devono essere compilati, comprese la sezione 2 del quadro VA e le sezioni 2 e 3 del quadro VL, ad eccezione dei quadri VT e VX che vanno compilati solo nel modulo 1.
Particolari modalità di compilazione devono essere adottate per il quadro VX che varia in presenza di un debito IVA o di un credito IVA risultante dal primo modulo, quello relativo alla frazione di anno antecedente alla dichiarazione di fallimento:
La dichiarazione IVA va presentata secondo l’ordinaria scadenza (entro il 28 febbraio 2017), compilando il riquadro del frontespizio “dichiarante diverso dal contribuente” riportando:
Se la dichiarazione è relativa all’anno in cui si è aperto il fallimento deve essere barrata l’apposita casella “articolo 74-bis”, deve essere indicata la data di nomina del curatore, la data di inizio della procedura e deve essere barrata la casella “procedura non ancora terminata”.
Fallimento dopo la chiusura del periodo d’imposta 2022
Qualora la procedura concorsuale inizi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione IVA 2023 relativa all’anno 2022, e quest’ultima dichiarazione non sia stata ancora presentata dal contribuente fallito o posto in liquidazione coatta amministrativa, essa deve essere presentata dal curatore o dal commissario liquidatore nei termini ordinari ovvero entro 4 mesi dalla nomina se questo termine scade successivamente al termine ordinario di presentazione.
Anche in questo caso resta fermo l’obbligo di presentare al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate esclusivamente per via telematica ed entro quattro mesi dalla nomina del curatore fallimentare, lo specifico modello IVA 74-bis approvato con provvedimento del 15 gennaio 2016.
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Fonte: Prov. AE 7 febbraio 2023 n. 36026; Modello IVA 74-bis/2023
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