martedì 31/01/2023 • 14:58
La Cassazione, con la sentenza n. 2747 del 30 gennaio 2023, ha chiarito in tema di agevolazione IMU gli effetti della C.Cost. 13 ottobre 2022 n. 209 relativa all'incostituzionalità del requisito di residenza anagrafica e dimora abituale per l'intero nucleo familiare per la qualifica di abitazione principale.
redazione Memento
Con la sentenza n. 2747 del 30 gennaio 2023, la Cassazione ha stabilito che l'agevolazione IMU per l'abitazione principale può essere riconosciuta a ciascun coniuge anche quando essi risiedono in immobili diversi.
Si tratta di una delle prime pronunce (cfr anche Cass. 3 novembre 2022 n. 32339) nelle quali l'art. 13 c. 2 DL 201/2011 è stato applicato nella versione risultante a seguito della C. Cost. 13 ottobre 2022 n. 209. Quest'ultima ha dichiarato incostituzionale il previgente art. 13 c. 2 nella parte in cui richiedeva, per la qualifica dell'immobile come abitazione principale ai fini IMU, il requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale non solo per il possessore ma anche per i componenti del suo nucleo familiare.
Posto che le disposizioni dichiarate incostituzionali cessano di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, a partire da quel momento anche nei giudizi in corso deve essere applicata la disciplina risultante dalla dichiarazione di incostituzionalità (art. 136 Cost.) Ciò vale anche quando la pronuncia di legittimità è successiva rispetto alle annualità cui si riferiscono i giudizi in corso, in quanto la sentenza della Corte Costituzionale ha effetti retroattivi.
Con la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 13 c. 2, i coniugi possono presentare istanze di rimborso per le somme in precedenza versate a titolo di IMU e risultanti non dovute alla luce della disciplina risultante dalla pronuncia di incostituzionalità. Tali istanze devono essere presentate, a pena di decadenza, entro 5 anni dal giorno di versamento o dal giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione (art. 1 c. 164 L. 296/2006). L'istanza di rimborso non può, invece, essere presentata con riferimento ai rapporti già esauriti (fattispecie per le quali è stato emesso un avviso di accertamento non impugnato e pertanto divenuto definitivo, o che, pur essendo stato impugnato, ha dato luogo ad un giudizio concluso con una sentenza di rigetto del ricorso passata in giudicato).
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